Competenze professionali, i Geometri possono progettare opere in cemento armato

La progettazione di strutture di "modesta entità" anche in cemento armato rientra tra le competenze professionali del geometra, considerato che il D.lgs. 13 ...

04/12/2013
La progettazione di strutture di "modesta entità" anche in cemento armato rientra tra le competenze professionali del geometra, considerato che il D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 ha abrogato il R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, ai sensi del quale "Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto all'albo".

Lo ha affermato la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con la sentenza n. 1312 del 20 novembre 2013, che ha ribadito un concesso già espresso dal TAR per la Lombardia (sentenza Sez. II, 18 aprile 2013, n. 361 - leggi news).

Il contesto
La vicenda ha origini da una delibera di giunta comunale recante indirizzi in tema di competenze professionali dei geometri che ha stabilito che "tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a m.c. 1500 adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richedente".

A tale delibera è seguita la richiesta da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia che ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, rilevando la carenza assoluta di potere in capo alla giunta comunale per aver esercitato funzioni a carattere normativo in tema di competenze professionali, in assenza di una norma attributiva di tale potere.

La tesi del TAR
I giudici di primo grado ha ritenuto, innanzitutto, che la delibera comunale rientra nell'ambito degli atti d'indirizzo politico-amministrativo con i quali gli organi politici degli enti comunali (sindaco, consiglio e giunta) fissano le linee generali cui gli uffici devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Trattandosi di atto d'indirizzo, la deliberazione non assume carattere vincolante per gli uffici amministrativi cui essa è rivolta, atteso che questi dovranno pur sempre verificare, in base alla normativa di riferimento, se i progetti sottoposti al loro esame rientrino nella competenza professionale dei geometri, sulla scorta delle caratteristiche dell'opera da realizzare.

La misura di mc 1500, che la delibera impugnata assume quale criterio d'indirizzo ai fini della determinazione della competenza professionale dei geometri in materia di progettazione edilizia, non rappresenta un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra, posto che a tenore della citata delibera, la progettazione dell'opera da realizzare da parte dei geometri rimane comunque subordinata all'applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo, in virtù del quale il progetto non deve implicare la soluzione di problemi particolari (devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore) con riguardo alla struttura dell'edificio ed alle modalità costruttive.

Alla luce delle suesposte considerazioni, i giudici del TAR hanno respinto il ricorso in quanto infondato.

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