Certificazione energetica degli edifici, dal Notariato la guida operativa 2014

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato la Guida operativa 2014 alla disciplina nazionale della certificazione energetica che aggiorna il preceden...

03/07/2014
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato la Guida operativa 2014 alla disciplina nazionale della certificazione energetica che aggiorna il precedente studio 657-2013/C che trattava il passaggio dall'attestato di certificazione all'attestati di prestazione energetica.

Il nuovo studio è stato aggiornato ai sensi del D.L. n. 145/2013 (c.d. Destinazione Italia), convertito dalla legge n. 9/2014, che ha nuovamente modificato l'impianto normativo che regolamenta la certificazione energetica degli edifici in Italia. Entrando nel dettaglio, la guida è suddivisa in 9 capitoli:
  1. la certificazione energetica: normativa, scopi e funzioni
  2. l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica
  3. l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica
  4. l'obbligo di consegna dell'attestato di prestazione energetica
  5. l'obbligo di informativa
  6. gli obblighi in materia di certificazione energetica con riguardo alle diverse tipologie di atti
  7. le sanzioni
  8. la validità temporale dell'attestato di prestazione energetica
  9. i soggetti certificatori

Interessante è la parte centrale del documento relativa ai 4 obblighi in materia di certificazione energetica:
  • l'obbligo di dotazione che prescinde da un evento traslativo, come nel caso di edifici nuovi, di edifici soggetti a "ristrutturazioni importanti" o di edifici pubblici;
  • l'obbligo di allegazione (in caso di violazione è stata prevista una sanzione pecuniaria in luogo della nullità dell'atto;
  • l'obbligo di consegna (il cui adempimento va documentato con l'inserimento in atto di apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici, clausola la cui mancanza è pure punita con una sanzione pecuniaria);
  • l'obbligo di informativa (il cui adempimento va documentato con l'inserimento in atto di apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici, clausola la cui mancanza è pure punita con una sanzione pecuniaria).

A cura di Gabriele Bivona
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