Fotovoltaico: Semplificazioni amministrative nel Decreto-legge Competitività
Sul S.O. n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 agosto 2014 è stata pubblicata la legge 11 agosto 2014 n. 116 recante "Conversione in legge, con modific...
Sul S.O. n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 agosto
2014 è stata pubblicata la legge 11 agosto 2014 n. 116
recante "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle
tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea".
Il provvedimento, con l'articolo 30 rubricato "Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti a fonti rinnovabili" introduce una serie di semplificazioni amministrative con rilevanza anche dal punto di vista edilizio riguardanti le comunicazioni per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di unità di microcogenerazione.
o Nel dettaglio, con l'articolo 30, comma 1 del decreto-legge, così come convertito in legge, viene inserito, dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 il nuovo articolo 7-bis rubricato "Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili" con cui viene stabilito che dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6 e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA.
Il nuovo modello deve contenere esclusivamente i dati anagrafici di colui che presenta la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento, la dichiarazione di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.
Viene, inoltre, previsto che nel caso in cui si debbano acquisire appositi atti amministrativi l'interessato potrà allegarli alla comunicazione stessa ovvero demandarne l'acquisizione allo sportello unico per l'edilizia, che vi dovrà provvedere entro il termine di quarantacinque giorni.
Il provvedimento, con l'articolo 30 rubricato "Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti a fonti rinnovabili" introduce una serie di semplificazioni amministrative con rilevanza anche dal punto di vista edilizio riguardanti le comunicazioni per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di unità di microcogenerazione.
o Nel dettaglio, con l'articolo 30, comma 1 del decreto-legge, così come convertito in legge, viene inserito, dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 il nuovo articolo 7-bis rubricato "Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili" con cui viene stabilito che dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6 e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA.
Il nuovo modello deve contenere esclusivamente i dati anagrafici di colui che presenta la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento, la dichiarazione di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.
Viene, inoltre, previsto che nel caso in cui si debbano acquisire appositi atti amministrativi l'interessato potrà allegarli alla comunicazione stessa ovvero demandarne l'acquisizione allo sportello unico per l'edilizia, che vi dovrà provvedere entro il termine di quarantacinque giorni.
A cura di Gabriele
Bivona
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