Professioni tecniche: niente decoro per le tariffe

La dignità non è un elemento da prendere in considerazione nella commisurazione delle parcelle professionali. Dopo la Corte di Giustizia Europea, lo ha ribad...

30/01/2015

La dignità non è un elemento da prendere in considerazione nella commisurazione delle parcelle professionali. Dopo la Corte di Giustizia Europea, lo ha ribadito l'Antitrust e lo ha, infine, confermato il Consiglio di Stato.

È stata, infatti, pubblicata la Sentenza n. 238/2015 con la quale la Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha messo la parola fine sulla vicenda che ha coinvolto l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il Consiglio Nazionale dei Geologi in merito alle regole deontologiche che indicano come criteri di commisurazione delle parcelle la dignità del professionista oltre che la qualità e l'importanza della prestazione.

La vicenda trae le sue origini il 13 marzo 2012 quando la Corte di Giustizia Europea ha ricevuto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato in riferimento alla questione insorta tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ed il Consiglio Nazionale dei Geologi che aveva impugnato dal giudice di primo grado due delibere dell'AGCM con le quali il Consiglio era stato multato per aver previsto all'interno del Codice Deontologico la tariffa professionale approvata con D.M. 18/11/1971 e la tariffa in materia di lavori pubblici approvata con D.M. 04/04/2001 quale riferimento legittimo e oggettivo per la determinazione del compenso tra le parti.

Il TAR respinse il ricorso dei Geologi confermando la tesi dell'Antitrust per la quale i liberi professionisti intellettuali possono essere qualificati come impresa in quanto offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, con la conseguenza che gli Ordini professionali possono essere qualificati come "Associazioni di imprese" e il codice deontologico come una "deliberazione di un'associazione di imprese", suscettibile ad essere sindacata ai sensi del diritto dell'antitrust. I giudici di primo grado diedero ragione all'AGCM per quanto concerne l'errato riferimento alla tariffa professionale contenuta nel codice deontologico, ma gli diedero torto per ciò che attiene al "decoro professionale".
In seguito, il Consiglio Nazionale dei Geologi propose ricorse presso il Consiglio di Stato chiedendo di sottoporre in via pregiudiziale, alcune questioni alla Corte di giustizia europea.

Il Consiglio di Stato, accogliendo la richiesta del Consiglio Nazionale dei Geologi, con l'Ordinanza n. 1244 del 5/3/2012, decise di rimettere alla Corte di Giustizia UE una serie di pregiudiziali atte a chiarire:

  • se le professioni sono o non sono imprese e se devono o non devono sottostare alle regole del mercato;
  • se la legislazione europea vieta e/o inibisce il riferimento alle componenti di dignità e docoro del professionista nella composizione del compenso professionale;
  • se nella legislazione europea, il riferimento alle componenti di dignità e decoro professionale comportino effetti restrittivi della concorrenza professionale;
  • se la legislazione europea stabilisca o meno che i requisiti di dignità e decoro, quali componenti del compenso del professionista in connessione con tariffe definite espressamente come derogabili nei minimi possa ritenersi quale induzione a comportamenti restrittivi della concorrenza;
  • se la legislazione europea vieti il riferimento alla tariffa professionale quale semplice elemento tecnico-professionale di riferimento per la determinazione dei compensi;
  • se la legislazione europea vieti la corrispondenza tra l'importanza delle prestazioni, i requisiti di dignità e decoro così come previsto dall'art. 2233 c.c. comma 2 secondo cui "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione";
  • se il riferimento all'art. 2233, comma 2, c.c. possa ritenersi legittimo e non induzione di effetti restrittivi della concorrenza.


Confermando la tesi dell'Antitrust e della Corte di Giustizia Europea, anche il Consiglio di Stato ha ammesso che le regole deontologiche, in particolare quella secondo cui a garanzia della qualità delle prestazioni il geologico deve sempre commisurare il compenso al decoro professionale, restringono la concorrenza e non possono essere considerate necessarie al perseguimento di legittimi obiettivi collegati alla tutela del consumatore.

Dunque, l'obbligo di commisurare il compenso al decoro professionale si tradurrebbe in una surrettizia reintroduzione dei minimi tariffari, eludendo così l'abolizione degli stessi disposta dal legislatore (art. 2 decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248; art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27), con i conseguenti effetti restrittivi della concorrenza.

Secondo il CdS non si può, inoltre, ritenere che tale regola deontologica (e il collegato effetto restrittivo della concorrenza che ne deriva) sia necessaria per garantire l'obiettivo della tutela del consumatore, assicurandogli una prestazione di qualità. "Il fine di tutelare il consumatore viene adeguatamente perseguito dall'ordinamento nazionale tramite altri strumenti, che trovano il loro principale ambito di applicazione nella disciplina del singolo rapporto tra professionista e cliente, e si traducono nella previsione di rimedi civilistici, la cui piena operatività non richiede l'attribuzione di alcun potere di vigilanza all'Ordine professionale".

Parimenti non si può ritenere che la regola deontologica che impone di praticare compensi commisurati al decoro della professione possa trovare una copertura normativa nell'art. 2233, comma 2, cod. civ. che, occupandosi del contratto d'opera intellettuale, prevede espressamente che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione". Tale norma, contenuta nel codice civile, si indirizza, infatti, al singolo professionista, disciplinando i suoi rapporti con il cliente nell'ambito del singolo rapporto contrattuale, senza attribuire alcun potere di vigilanza agli Ordini in merito alle scelte contrattuali dei propri iscritti.

A fronte di un preciso obbligo civilistico che già lega il compenso professionale al decoro della professione e all'importanza dell'opera, l'introduzione di una regola deontologica volta a ribadire tale obbligo, riservando la vigilanza circa il suo rispetto all'Ordine, e prevedendo l'eventualità di sanzioni disciplinari in caso di inosservanza, appare evidentemente estranea o, comunque, manifestamente non proporzionata, rispetto all'esigenza di fornire al consumatore adeguata tutela.

Accolta, dunque, la tesi dell'AGCM e respinta quella dei Geologi.

Chiudo ricordando una vecchia poesia di Bertold Brecht che recita:
"Prima di tutto vennero a prendere gli zingari
e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali,
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti,
e io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me,
e non c'era rimasto nessuno a protestare"
.

 

 

 

 

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