Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): Circolare che rettifica il precedente comunicato
In un articolo di ieri (leggi news) avevamo fatto notare come nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (non sottoscritto da nessuno)...
In un articolo di ieri (leggi news) avevamo fatto notare come nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (non sottoscritto da nessuno) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio scorso e recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” l’allegato fosse monco in quanto nello stesso erano state “dimenticate” la parte V e VI e ponevamo la domanda: È così difficile produrre provvedimenti ed atti che non abbiamo tali errori e/o omissioni?
Arriva sulla Gazzetta ufficiale n. 174 di ieri 27 luglio la circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (sottoscritta, questa volta, dal direttore generale per la regolazione e i contratti pubblici Veca) recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” in cui l’allegato è completo della parte V e VI ed in cui alla fine viene scritto “AVVERTENZA: La presente pubblicazione sostituisce e annulla quella avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 170 del 22 luglio 2016”.
In pratica il Ministero, con la pubblicazione della circolare che sostituisce il precedente comunicato, ha ammesso (anche se non esplicitamente) l’errore ma non possiamo non rilevare come ad un codice dei contratti che ha avuto necessità di oltre 180 rettifiche su 220 articoli fa seguito un comunicato del Ministero relativo al Documento di gara unico europeo (monco) sostituito dopo qualche giorno da una circolare sempre dello stesso Ministero che corregge le omissioni del precedente comunicato.
Coloro che predispongono tali atti sono, probabilmente, pubblici dipendenti e gradiremmo sapere quali azioni intende intraprendere il Ministro Graziano Delrio per evitare che tali situazioni possano ripetersi e mi viene spontaneo richiamare quello che ha scritto Gian Antonio Stella, in merito alle rettifiche del Codice dei contratti, in un articolo pubblicato qualche giorno fa sul Corriere della sera “Per evitare generalizzazioni inique occorre però che chi aveva confezionato quello sconclusionato codice degli appalti, che secondo i costruttori ha fatto precipitare del 27% le gare bandite e del 75% il loro valore, venga subito rimosso. Anzi, per dirla a modo suo: espunto”.
Per quanto concerne la nuova circolare e il DGUE allegato alla stessa non possiamo far altro che ripetere le indicazioni date nella precedente notizia che, qui di seguito, trascriviamo.
Con le nuove Linee guida il Ministero ha fornito alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni sul corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice.
Le istruzioni del DGUE sono articolate nelle seguenti sei parti:
- Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;
- Parte II - Informazioni sull’operatore economico;
- Parte III - Motivi di esclusione (art. 86 del nuovo Codice)
- Parte IV . Criteri di selezione
- Parte V - Riduzione del numero di candidati qualificati
- Parte VI - Dichiarazioni finali
Finalità del DGUE
La finalità del DGUE è semplificare e ridurre gli oneri
amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici,
sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso
l'adozione di un modello autodichiarativo standardizzato.
Utilizzazione e compilazione del DGUE
Il DGUE è utilizzato:
- per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali;
- per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice;
- per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante;
- nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente.
Il DGUE, compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione
Forma cartacea e forma elettronica del DGUE
A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE è reso disponibile
esclusivamente in forma elettronica. Prima di tale data, il
documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma
cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi
nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE
elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione
in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli
operatori economici.
Riutilizzazione del DGUE
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e
utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché
confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e
siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale
intendono riutilizzare il DGUE.
Esecuzione del contratto
Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di
esecuzione del contratto d'appalto, il formulario per il DGUE,
opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le
dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al
subappalto.
Entrando nel dettaglio la situazione è la seguente.
- PARTE I - Contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
- PARTE II - Contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
- PARTE III- Contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del nuovo Codice. La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali disciplinati dall'art. 80, comma 1 del nuovo Codice. La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti all’art. 80, comma 4 del nuovo Codice. La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti all’art. 80, comma 5 del nuovo Codice. La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice. In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano leipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m) del nuovo Codice e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001.
- PARTE IV - Contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87 del nuovo Codice
- PARTE V - Contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del nuovo Codice.
- PARTE VI - Contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del nuovo Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.
A cura di Arch. Paolo Oreto
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