Nuovo Codice Appalti e Livelli di progettazione, tecnici all'oscuro del Decreto

Nell'attesa della pubblicazione dell'errata corrige e mentre veniamo a conoscenza di un correttivo che potrebbe vedere la luce a ridosso di agosto, non possi...

12/07/2016

Nell'attesa della pubblicazione dell'errata corrige e mentre veniamo a conoscenza di un correttivo che potrebbe vedere la luce a ridosso di agosto, non possiamo fare a meno di evidenziare un vulnus relativo all'intero argomento "Codice Appalti" e all'impossibilità di avere notizie ufficiali dagli organi competenti ma solo voci ufficiose e frammentate, strappate con gli artigli a chi non dovrebbe avere problemi a condividere provvedimenti che riguardano l'intera categoria professionale.

Un esempio su tutto è il decreto relativo ai "livelli di progettazione", previsto dall'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, che dovrebbe essere ormai alle battute finali ma il cui testo non solo non è stato reso disponibile in bozza ma risulta essere "riservato" per i rappresentanti delle professioni tecniche al lavoro presso i Ministeri che non hanno alcuna voglia di condividerlo.

Nonostante si vociferi che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) abbia completato il lavoro tecnico, si conosca il numero di articoli (36) e in linea di massima i contenuti dei 3 livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e progetto esecutivo), il testo del provvedimento non è ancora stato reso disponibile e non si comprende il motivo per il quale i rappresentanti dei Consigli Nazionali delle Professioni Tecniche non si sentano in dovere di fare conoscere alla base dei professionisti un atto così importante che dopo la proposta del CSLP dovrà essere pubblicato con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con il concerto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In via ufficiosa, vi informiamo che il decreto sarà composto da 36 articoli e che i nuovi livelli di progettazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 1 dal Codice, saranno tre:

  • il primo livello (progetto di fattibilità tecnica ed economica) che di fatto sostituisce il progetto preliminare dovrà contenere le indagini sismiche, topografiche, urbanistiche, storiche, geognostiche, geotecniche;
  • il secondo livello (progetto definitivo) conterrà gli stessi elaborati previsti nell’articolo 24 del previgente regolamento n. 207/2010, ma con una serie di indagini in meno visto che le stesse sono state già predisposte nel progetto di fattibilità tecnica ed economica (primo livello);
  • il terzo livello di progettazione (progetto esecutivo) resterà del tutto simile a quanto previsto all’articolo 33 del previgente Regolamento n. 207/201, con l’inserimento, dettato dell'articolo 23 del Codice, della “la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere”.

Siamo, inoltre, preoccupati del fatto che la modifica del primo livello di progettazione porta al capolinea i progetti preliminari molto spesso smentiti dai successivi livelli di progettazione ma, pur sempre, idonei ad innescare meccanismi di finanziamento e non di spesa ma non trova una soluzione di natura economica per individuare le risorse economiche necessarie alla predisposizione di tutte le indagini necessarie alla definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Cosa potrà succedere è, facilmente, immaginabile.
Le amministrazioni che non hanno disponibilità economiche e che non potranno stanziare i fondi necessari per le indagini non potranno predisporre i primi livelli di progettazione e non potranno inserire le opere nella programmazione triennale.

A tutto ciò si aggiunge, poi, anche il fatto che le stesse amministrazioni per inserire l’opera all’interno del piano triennale dovrebbero nominare il Responsabile unico del procedimento che, in riferimento alle ultime linee guida approvate in via preliminare dall’ANAC il 21 giugno scorso, dovrà essere laureato, Project manager ed iscritto all’albo professionale (leggi articolo).

Ma c’è di più. In questa maniera si corre il rischio che spariscano i concorsi di progettazione perché è impensabile che ad un concorso di progettazione vengano chiesti elaborati così di dettaglio e, per altro costosi. Se prima i concorsi di progettazione erano mortificati dal nuovo Codice, così si corre il rischio di farli sparire.

Qui ci fermiamo, lasciando a voi lettori ogni ulteriore commento.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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