Edilizia Privata e SCIA 2: è giallo sul "periodo transitorio innovativo"

Come ogni provvedimento legislativo dello Stato per il quale la data di entrata in vigore non è espressamente prevista nell’articolato, il decreto legislativ...

29/11/2016

Come ogni provvedimento legislativo dello Stato per il quale la data di entrata in vigore non è espressamente prevista nell’articolato, il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (decreto Scia2) acquisterà la sua efficacia e, quindi, entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero l’11 dicembre 2016.

Si tratta, però, di una efficacia fittizia in quanto all’articolo 6, comma 2 del provvedimento è, testualmente, precisato che “Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017”. Ecco, dunque, la novità di una norma che entrerà in vigore l’11 dicembre prossimo con la precisazione che le Regioni e le amministrazioni comunali avranno tempo sino al 30 giugno 2017 per adeguarsi. Mi sono chiesto il significato di tale situazione e non ne sono venuto a capo in quanto come fa ad entrare in vigore una norma per la quale le Regioni e gli enti locali hanno tempo sino al 30 giugno per adeguarsi?

In pratica se un cittadino successivamente all’11 dicembre volesse utilizzare le nuove norme per la presentazione di un progetto, cosa farà l’amministrazione comunale di turno che, in riferimento al citato articolo 6 ha tempo sino al 30 giugno per adeguarsi? Presumo che risponderà negativamente.

In verità, riflettendoci bene si tratta di un periodo transitorio, diciamo, di tipo “innovativo” in cui si possono applicare, soltanto a discrezione dell’amministrazione comunale, sia le nuove norme che le vecchie norme. Ma a queste novità ci ha già abituato il Governo Renzi che, per esempio, ha provveduto in certi casi, anche importanti, a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale Avvisi di rettifica (non errata-corrige) che, in taluni casi, hanno cancellato interi commi di disposizioni legislative già pubblicate (valgano per tutti gli esempi relativi agli avvisi di rettifica relativi al nuovo Codice dei contratti, al decreto fiscale ed al decreto-legge sul sisma del 24 agosto)

Ecco come tutte le regioni che non hanno recepito dinamicamente il DPR 380 godranno di questa novità del “periodo transitorio innovativo” e potranno, pur se il decreto legislativo entrerà in vigore l’11 dicembre prossimo, adeguare la propria legislazione entro il 30 giugno 2017.

Situazione diversa per quelle Regioni (come ad esempio la Regione Siciliana) che hanno recepito dinamicamente il DPR 380 e che dall’11 dicembre prossimo si ritroveranno con il testo del citato DPR aggiornato, per legge, alle nuove disposizioni.

La verità è che, in queste condizioni si rischia il caos e che le amministrazioni comunali, potranno facilmente dribblare le nuove norme, che entreranno in vigore, in modo fittizio, l’11 dicembre prossimo, sino al 30 giugno 2017 e potranno sino a tale scadenza non ottemperare a quanto disposto all’articolo 1, comma 3 del decreto n. 222/2016 in cui è precisato che “Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge".

Non sarebbe stato meglio evitare la novità del “periodo transitorio innovativo” e definire un periodo transitorio di tipo classico inserendo un articolo finale sull’entrata in vigore i cui era possibile precisare “Il presente decreto legislativo, al fine di consentire alle regioni ed agli enti locali di adeguarsi alle disposizioni contenute nello stesso, entra in vigore l’1 luglio 2017”?

A cura di arch. Paolo Oreto

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