Nuovo Codice dei contratti: Ritornano le procedure negoziate senza bando

Fin dal mese di marzo 2016 si parla del G7 (gruppo delle 7 maggiori democrazie industrializzate) a Taormina e, quindi, si sa già da quasi un anno che alla fi...

03/01/2017

Fin dal mese di marzo 2016 si parla del G7 (gruppo delle 7 maggiori democrazie industrializzate) a Taormina e, quindi, si sa già da quasi un anno che alla fine del mese di maggio del 2017, la manifestazione si sarebbe tenuta nella cittadina ionica e che sarebbero stati necessari interventi infrastrutturali funzionali alla manifestazione.

Ecco, però, che alla fine dello scorso mese di dicembre è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 143 recante “Interventi urgenti  per  la  coesione  sociale  e  territoriale,  con particolare riferimento a situazioni  critiche  in  alcune  aree  del Mezzogiorno” ed ecco che appare nello stesso il Capo III rubricato “Interventi per la presidenza del G7” costituito soltanto dall’articolo 7 relativo agli “interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017”.

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In pratica, con il citato articolo 7, tutti gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017 vengono definiti imprevedibili e costituiscono il presupposto per l’applicazione della procedura prevista all’articolo 63, comma 1 del nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 e, conseguentemente, gli  appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da  parte  del Capo della struttura  di  missione  “Delegazione  per  la  Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più  industrializzati”  per  il  2017 andranno in deroga alle procedure del nuovo Codice dei contratti e tutti gli appalti potranno essere aggiudicati, come disposto al comma 6 del citato articolo 63, con procedura negoziata selezionando almeno cinque operatori economici e scegliendo tra gli stessi quelli che offrono le condizioni più vantaggiose ai sensi dell’articolo 95 del nuovo Codice dei contratti.

In verità, leggendo attentamente la lettera c) del comma 2 dell’articolo 63 del nuovo codice dei contratti notiamo come sia precisato che la procedura negoziata senza previsa pubblicazione può essere utilizzata per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili sempre che tali circostanze non siano imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. Ebbene con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 era stata istituita la presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Struttura di missione "Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi  più industrializzati"  per la preparazione e l'organizzazione della Presidenza del G7 che spetterà  all'Italia per l'anno 2017. A nostro avviso ci sarebbe stato tutto il tempo per definire cosa fare per il G7 di maggio 2017 e utilizzare le procedure ordinarie e non quelle in deroga.

Come sono lontani i tempi della legge delega n, 11/2016 quando era precisato che tra i principi e criteri direttivi specifici che avrebbe dovuto contenere il decreto legislativo di recepimento delle direttive europee avrebbero dovuto trovare spazio i principi di cui alla lettera e) ed alla lettera l) dell’articolo 1 relativi, rispettivamente:

  • alla “semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche”;
  • alla “previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da  applicare in occasione di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria tempestività d'azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva, con conseguente espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali”.

Tra l’altro anche Raffaele Cantone, presidente dell’ANAC nella Relazione annuale al Parlamento per l'attività svolta nel 2014 (leggi news) aveva ricordato come proprio sulle procedure negoziate e, in generale, sull'utilizzo di procedure derogatorie, sia stata richiamata più volte l'attenzione circa la necessità di limitarne quanto più possibile il ricorso al fine di favorire procedure aperte, trasparenti e funzionali all'attuazione del più ampio confronto competitivo tra gli operatori economici.

Quello che più dispiace è che le vicende degli anni passati relative alla Maddalena per le strutture del G7 del 2009, a Venezia per il MOSE, a Milano per l’Expo 2015, a Mineo per il centro di accoglienza CARA (Centro di accoglienza per richiedenti asilo), a Roma per “Mafia Capitale” dove erano state utilizzate procedure derogatorie al previgente codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 163/2006, non siano servite a niente e che si ritorni a parlare anche per il G7 di Taormina di procedure derogatorie, di procedure negoziate e di quant’altro dovrebbe essere legato soltanto a condizioni emergenziali quali le calamità naturali e non a disattenzione e carenze di governo della cosa pubblica che avrebbe potuto programmare quanto necessario e funzionale al G7 del mese di maggio 2017 già dal mese di marzo 2016.

A cura di Paolo Oreto

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