Consiglio di Stato: Parere favorevole sul Regolamento dei Programmi triennali e biennali

Il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 351 del 13 febbraio scorso sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla programmazione trie...

15/02/2017

Il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 351 del 13 febbraio scorso sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla programmazione triennale dei lavori pubblici e sul programma biennale per servizi e forniture previsto all’articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si tratta di un parere favorevole con parecchie osservazioni allo schema di regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

Nel parere, i giudici di Palazzo Spada hannp spiegato che, in un contesto come quello attuale, attento al corretto utilizzo delle risorse pubbliche disponibili, che la programmazione non è solo un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, la valutazione delle strategie di approvvigionamento, l’ottimizzazione delle risorse ed il controllo delle fasi gestionali, ma costituisce concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

Per gli appalti di lavori, il Consiglio di Stato ha evidenziato l’importanza della programmazione con particolare riguardo alla disciplina delle “opere incompiute” che, nel passato, sono state causa di un poco efficiente uso delle risorse pubbliche, oltre ad impedire di soddisfare le necessità della collettività cui sono destinate tali opere.

Nel parere, il Consiglio di Stato ha chiesto al Governo di introdurre, nel testo definitivo del decreto stesso, misure adeguate per verificare, successivamente all’entrata in vigore del regolamento, il conseguimento degli obiettivi della programmazione. Difatti - afferma il Consiglio - si tratta di “una funzione cruciale dalla quale dipende il successo dell’intero intervento di riforma”, e, in particolare, la “effettiva e drastica riduzione delle opere incompiute”.

Tra le altre osservazioni, è stata chiesta una maggiore chiarezza nella definizione stessa delle “opere incompiute”, al fine di superare le incertezze che caratterizzano la disciplina vigente, ed è stato raccomandato un migliore coordinamento fra la programmazione triennale e la predisposizione dell’elenco delle stesse opere incompiute.

Il Parere esamina tutti gli articoli del decreto indicando per ognuno eventuali osservazioni disponendo, anche, che la trasmissione del parere al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL), segnalando che, in sede di decreto legislativo correttivo del codice, tra l’altro:

  • sarebbe auspicabile che l’ultimo periodo dell’art. 1, comma 2, dello schema, venisse riportato nell’art. 21 del codice, in quanto l’ambito della programmazione andrebbe individuato con legge;
  • sia abrogato espressamente l’art. 1 comma 505 della l. n. 208 del 2015, che disciplina la programmazione per servizi e forniture, sovrapponendosi all’art. 21 del codice e al nuovo regolamento attuativo del citato art. 21.

In relazione agli appalti di servizi e di forniture, il Consiglio di Stato ha posto in evidenza l’importanza di rendere obbligatoria la programmazione anche in questo campo. Per altro verso, il parere ha sottolineato la necessità di coordinare la fase della programmazione con le procedure di evidenza pubblica necessarie per la stipulazione del contratto.

I giudici di Palazzo Spada hanno, in riferimento all’articolo 3, comma 15 del decreto, hanno suggerito di inserire e di attribuire adeguata priorità ai lavori di ricostruzione pubblica post-terremoto di cui all’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e/o - più in generale - ai lavori di ricostruzione conseguenti a calamità naturali, anche per riportare in questa sede, con maggiore chiarezza sistematica, analoghe previsioni già presenti nella legislazione speciale su tali

eventi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Link Correlati

Speciale Codice Appalti