Prestazioni gratuite: Federarchitetti ricorre alla Corte per i Diritti dell’Uomo di Strasburgo

Dopo la sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017 che ha ribaltato il dispositivo n. 2435 del 13 dicembre 2016 del TAR della Calabria dichiarando la legittimità de...

10/10/2017

Dopo la sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017 che ha ribaltato il dispositivo n. 2435 del 13 dicembre 2016 del TAR della Calabria dichiarando la legittimità del bando emanato dal Comune di Catanzaro per l’elaborazione, stesura e redazione integrale del Piano Strutturale e del suo Regolamento Edilizio che prevede incarichi professionali da affidare a titolo gratuito (leggi articolo), i vari sconcertati commenti arrivati da più parti:

ed il botta e risposta tra Giuseppe Lonetti, dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Catanzaro (leggi articolo) ed Giuseppe Capocchin Presidente del Consiglio nazionale degli architetti (leggi articolo), è arrivata ieri una nota di Federarchitetti che, ritenendo la Sentenza del Consiglio di Stato lesiva dei diritti degli Architetti ed Ingegneri liberi professionisti non solo come operatori del settore ma come individui e cittadini che operano nello Stato Italiano preannuncia un ricorso alla Corte per i Diritti dell’Uomo di Strasburgo. Federarchitetti precisa quanto segue:                                           

Ci troviamo di fronte ad uno degli ultimi provvedimenti giuridici che offendono la dignità professionale degli architetti ed ingegneri liberi professionisti che si trovano sempre più schiacciati ed in una condizione di subalternità psicologica ed economica addirittura ad opera di soggetti pubblici che dovrebbero invece difendere i principi fondamentali non solo della nostra Costituzione ma anche degli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia che tutelano i diritti del singolo cittadino.

La sentenza si sofferma solo su alcuni punti normativi del codice dei contratti pubblici ed in particolare sulla definizione di appalti pubblici come «..contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi» analizzando e legittimando il caso del Comune di Catanzaro ritenendolo un contratto speciale, rientrante sempre nel codice degli appalti, a titolo però non oneroso e stravolgendo del tutto il dettame normativo del DL 50/2016.

Il dispositivo del 3 ottobre, invece, non solo non tiene conto delle altre disposizioni normative che regolano la materia (per esempio in base all’art.24 comma 8 del D.Lgs 50/2016, l’ordinamento oggi vieta una prestazione d’opera professionale a titolo gratuito a vantaggio di una pubblica Amministrazione) ma non tiene conto delle altre norme che regolano lo svolgimento della prestazione professionale come il 2° comma dell’art. 2233 del Codice Civile che recita «In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione»; oppure all’art. 36 della Costituzione «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.»

Vi è un’esistenza libera e dignitosa nell’effettuare una prestazione gratuita nei confronti del soggetto istituzionale?

L’art. 600 del Codice Penale, poi, individua un elenco di condotte che identificano cosa debba considerarsi ai fini della legge italiana la riduzione in schiavitù ovvero «La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.» Questo dettato normativo più si avvicina a ciò che oggi potrà accadere se la sentenza del CdS avrà un’estensione applicativa.

Infine, lo svolgimento del lavoro gratuito, effettuato come lavoro volontario, nell’ambito di apposite strutture organizzative è disciplinato dalla l. n. 266/1991, che all’art. 2 definisce l’attività di volontariato come «quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà».

Pertanto, si comprende che il lavoro gratuito in un libero mercato è possibile se proviene dal soggetto che offre la mansione e non viceversa, ciò al fine di evitare elusioni alle norme che regolano il diritto al lavoro. In buona sostanza rispetto ad un bisogno che prevede un costo c’è chi offre il suo lavoro gratuitamente per fini, che sono per la maggioranza dei casi, di tipo solidaristici.

La carenza di copertura finanziaria del Comune di Catanzaro per affidare l’incarico professionale non può ricadere solo sulla figura del professionista che andrà a svolgere la prestazione ma su tutta la collettività per il principio previsto all’art. 53 della Costituzione dove «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».

In base all’art. 23, comma 2 e 3, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e di cui l’Italia aderisce «2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. »

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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