Progettazione a 1 euro: il Comune di Solarino revoca i 2 nuovi bandi con le motivazioni sbagliate
Il Comune di Solarino (SR), con determinazione n. 726 del 7 dicembre 2017, ha revocato in autotutela i due avvisi relativi all'affidamento dei servizi tecnic...
Il Comune di Solarino (SR), con determinazione n. 726 del 7 dicembre 2017, ha revocato in autotutela i due avvisi relativi all'affidamento dei servizi tecnici necessari per i lavori di efficientamento energetico della scuola elementare "Papa Giovanni XXIII” e della scuola media "Archimede" (leggi news).
Fin qui tutto OK, si potrebbe anche parlare di vittoria delle Associazioni, Enti e Fondazioni che hanno diffidato il Comune di Solarino chiedendo la revoca dei bandi. Peccato, però, che leggendo la determinazione di revoca del Comune di Solarino ci rendiamo conto che probabilmente la realtà è che il nostro Paese avrebbe bisogno di un forte investimento per l'aggiornamento delle figure professionali che si occupano della preparazione dei bandi di gara, in modo da evitare inutili costi come nel caso in questione.
La motivazione che ha spinto il Comune di Solarino non riguarda, infatti, le norme contenute all'interno del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) ed, in particolare, all'art. 24 commi 8, 8-bis e 8-ter (leggi news), che obbligherebbero le stazioni appaltanti a legare l’importo da porre a base di gara all'utilizzo delle tabelle dei corrispettivi previsti dal D.M. 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri), vietando forme di sponsorizzazione o di rimborso, ma le nuove disposizioni sull'equo compenso previste dal Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito dalla legge n. 172/2017).
Secondo il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Donato Aparo, e il Capo dell'U.T.C, Ing. Lorenzo F. Milazzo, che hanno firmato la determinazione, a nulla valgono le richieste di revoca delle procedure di gara perché argomentate dalla "presunta" violazione del D.Lgs. n. 50/2016 per mancata onerosità dell'appalto e per mancata applicazione del decreto Parametri. Con successiva determina del 30/11/2017, la Giunta comunale ha, infatti, rigettato i suddetti rilievi, confermando la volontà di aggiudicare la progettazione a titolo gratuito.
Ciò che ha fatto cambiare idea all'amministrazione è l'art. 19-quaterdecies (Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati) al cui comma 3 viene stabilito che "La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Pur apprezzando la revoca e nella speranza che l'equo compenso possa essere un deterrente per nuovi bandi "anomali", ci chiediamo per quale motivo l'art. 24 commi 8, 8-bis e 8-ter del Codice dei contratti non dovrebbe rappresentare un problema per le amministrazioni aggiudicatrici?Probabilmente, equo compenso a parte, occorrerebbe una conferma da parte del Ministero delle infrastrutture o un intervento dell'Anticorruzione con un parere di precontenzioso ai sensi dell'art. 211 del Codice.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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