Box e posti auto: detrazione 50% per l’acquisto o la realizzazione

Com'è noto, gli interventi di ristrutturazione edilizia beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis del DPR n. 917/86 (Testo unico d...

19/03/2018

Com'è noto, gli interventi di ristrutturazione edilizia beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis del DPR n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consistono in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Con il decreto legge n. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) tale detrazione è stata elevata al 50% fino ad un ammontare massimo di spera pari a 96.000 euro. Tale modifica avrebbe dovuto restare in vigore fino al 30 giugno 2013 ma poi è stata prorogata di anno in anno modificandone in corsa alcuni dettagli.

L'ultima Legge di Stabilità, oltre ad una nuova proroga, ha previsto alcune novità come l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Comunicazione necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

Negli anni l'Agenzia delle Entrate ha realizzato e migliorato la guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" con l'intendo di fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente tutti questi benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.

Acquisto e costruzione di box e posti auto

La detrazione del 50% spetta anche per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali sia da realizzare che esistenti.

Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, quindi, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box, da indicare nell’atto di compravendita (che non vuol dire necessariamente che box e abitazione siano collegati fisicamente). Non rientrano nell’agevolazione gli acquisti di box auto da privati o da impresa che non sia quella che lo ha costruito.

Sono considerate detraibili non solo le spese di realizzazione ma anche le spese sostenute per la realizzazione del progetto o di eventuali consulenze da parte di geometri, architetti, ingegneri, il costo sostenuto per i materiali e per la ditta che esegue i lavori. Sono considerati detraibili anche i costi per le eventuali perizie iniziali, tutte le imposte, tasse, imposte, bolli e anche oneri di urbanizzazione connessi alla parte amministrativa che sottostanno all’utilizzo del box. L’iva rientrerà nel calcolo del costo sostenuto valido ai fini della detrazione fiscale

L’agevolazione è riconosciuta:

  • per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione);
  • per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune (purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa).

Nel primo caso, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione (comprese le spese di progettazione e gli oneri annessi) e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.

La concessione dell’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

  • deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
  • deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione
  • è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili).

Per gli acquisti contemporanei dell'abitazione e del box con unico atto notarile, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

La detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o, in assenza, di un preliminare d’acquisto registrato, in cui è indicato il vincolo pertinenziale. È necessario, però, che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione.

Nel caso di costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo. Anche in questo caso la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, anche quando la costruzione è stata realizzata in economia. Queste spese devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata.

Documenti e adempimenti necessari

Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

  • atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità
  • dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Per la costruzione del box pertinenziale è necessario che il proprietario sia in possesso dei seguenti documenti:

  • concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Il pagamento delle somme per l’acquisto del box

Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box).

Nel caso siano stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:

  • il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione;
  • dal compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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