Regione Sardegna: Impugnata la legge sugli appalti
Il Consiglio dei Ministri n. 82 di ieri 8 maggio 2018 ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 8 del 13/03/2018, recante “Nuove norme in...
Il Consiglio dei Ministri n. 82 di ieri 8 maggio 2018 ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 8 del 13/03/2018, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, in quanto alcune norme riguardanti le gare d’appalto e gli interventi da realizzarsi mediante contratti pubblici eccedono dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia e invadono la competenza riservata allo Stato, in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, dall’art. 117, secondo comma, lettere e) (moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie) ed l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa), della Costituzione.
Sembra che siano stati impugnati i seguenti articoli:
- art. 34 - Nomina e requisiti Responsabile del progetto e Responsabile per fasi
- art. 37 - Commissione giudicatrice
- art. 39 - Linee guida e codice regionale di buone pratiche
- art. 45 - Qualificazione delle stazioni appaltanti.
“La legge nel suo complesso è stata ritenuta non confliggente con le prerogative statali” dichiara l’assessore Edoardo Balzarini. “L’atto di impugnazione degli articoli 34, 37, 39 e 45 della legge regionale n.8/2018 da parte del Governo, non intacca, infatti, gli elementi fondanti e distintivi dell’impianto normativo, quali la società di scopo per la realizzazione di opere pubbliche strategiche, le premialità a favore delle micro-imprese e dei giovani professionisti e la qualità architettonica nelle opere pubbliche. La Regione Sardegna non avrà, quindi, difficoltà a dimostrare la legittimità dei contenuti degli articoli oggetto dell’impugnazione e la coerenza con quanto legiferato al riguardo da altre regioni a statuto speciale e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano”.
Ricordiamo che il Consiglio Regionale della Regione Sardegna aveva approvato la Legge Regionale 13 Marzo 2018, n. 8 che era stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 14 del 15 marzo 2018 e che è entrata i vigore il 13 aprile 2018.
La nuova legge è costituita da 55 articoli con cui vengono disciplinati i contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi affidati dalle stazioni appaltanti sarde (art. 3) ed eseguiti sul territorio regionale con riferimento alle materie della programmazione, progettazione, sostenibilità ambientale e sociale, centralizzazione della committenza regionale e organizzazione amministrativa.
L’art. 7 disciplina la costituzione di società regionali per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio della Sardegna, in modo da accelerare la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica. In tal senso, la Regione è autorizzata a costituire una società di capitali avente ad oggetto lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere pubbliche di competenza e/o di interesse regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale. Tali società, con capitale sociale interamente detenuto dalla Regione, operano secondo le regole previste per le società in house.
L’art. 10, invece, prevede un procedimento speciale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, le quali vengono individuate, in un apposito elenco, dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore Regionale competente in materia di lavori pubblici. Per tali opere, infatti, sono adottate procedure di approvazione e di attuazione accelerate, secondo quanto stabilito dalla stessa Legge Regionale.
Significativa la previsione di atti regolativi di competenza regionale, quali Linee Guida e Codice regionale di buone pratiche. Segnatamente, l’art. 39 attribuisce alla Giunta Regionale il compito di emanare, con propria deliberazione, Linee Guida, documentazione standard, capitolati speciali e schemi di contratto, in coerenza con le linee guida e con i bandi tipo dell’ANAC.
Come, anche, significative sono il riordino delle funzioni dell'Ossevatorio regionale dei contratti pubblici, il piano triennale per acquisti “verdi”, la riqualificazione del responsabile unico del procedimento inteso come project manager - figura quindi centrale con capacità non solo tecniche ma anche organizzative e propositive, la qualificazione delle stazioni appaltanti.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8IL NOTIZIOMETRO