Codice degli appalti: L’Anac mette in consultazione le linee guida sulle clausole sociali
L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha posto in consultazione dal 14 maggio e sino al 13 giugno le Linee guida recanti “La disciplina delle clausole s...
L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha posto in consultazione dal 14 maggio e sino al 13 giugno le Linee guida recanti “La disciplina delle clausole sociali”.
L’Autorità ha ritenuto opportuno, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 213, secondo comma del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.n.50/2016), adottare, con apposite Linee guida, uno specifico atto regolatorio sul tema delle clausole sociali, in considerazione della generale rilevanza di tale istituto nell’ambito della contrattualistica pubblica.
Le linee guida poste in consultazione disciplinano le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto della clausola sociale, tenuto conto dell’obbligo stabilito all’articolo 50 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), secondo cui le stazioni appaltanti devono inserire, nei bandi e nelle lettere di invito, specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
Per effetto della previsione normativa viene impone alla stazione appaltante un formale e specifico recepimento della clausola sociale nella lex specialis di gara e nel contratto di appalto/concessione.
In conformità all’articolo 3, comma 1 lettera qqq) del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono accogliere una nozione più ampia di clausola sociale rispetto alla mera tutela occupazionale, valorizzando negli atti di gara aspetti che afferiscono alla protezione sociale, al lavoro e all’ambiente.
Nelle linee guida poste in consultazione è precisato che:
- la disciplina recata dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici si applica agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale (ad esempio, servizi professionali, consulenza), con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera.
- le stazioni appaltanti hanno la facoltà di prevedere la clausola sociale anche in appalti non caratterizzati dalla prevalenza della manodopera, con esclusione (oltre ai servizi di natura intellettuale) degli appalti di fornitura, degli appalti/concessioni in cui la prestazione lavorativa è scarsamente significativa o anche irrilevante (ad esempio, appalti di natura finanziaria) e dei casi in cui è riscontrabile l’elemento dell’intuitus personae.
L'Anac inviuta gli stakeholders ad esprimere osservazioni sul documento posto in consultazione, contenente la bozza delle Linee guida e la nota esplicativa delle questioni sottese, utilizzando l’apposito modello, entro il giorno 13 giugno 2018 alle ore 18.00.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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