Risparmio energetico: aggiornata la guida dell'Agenzia delle Entrate con le agevolazioni fiscali
L’Agenzia delle entrate, ha aggiornato della guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”. In attesa della pubblicazione del decreto che stab...
L’Agenzia delle entrate, ha aggiornato della guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio
energetico”.
In attesa della pubblicazione del decreto che stabilirà i requisiti
tecnici che dovranno soddisfare gli interventi ammessi ai benefici
e i massimali di costo specifici per ogni categoria di intervento,
la guida recepisce le nuove regole sui controlli, recentemente
stabiliti dal ministero dello Sviluppo economico, e tutte le novità
sulle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici,
in vigore dal 2018.
Di seguito, una rapida panoramica di quelle più rilevanti, messe in
evidenza dalla pubblicazione.
Come cambiano le percentuali di detrazione
Per alcuni interventi, la legge di bilancio 2018 ha ridotto dal 65 al 50% la detrazione spettante. Si tratta, in particolare, dell’acquisto e della posa in opera:
- di finestre, comprensive di infissi
- delle schermature solari
- degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Per le caldaie a condensazione, dal 1° gennaio 2018 si può
ancora contare sulla detrazione del 65% solo se rientrano almeno in
classe A (prevista dal regolamento Ue n. 811/201) e se dotate di
sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII della
comunicazione della Commissione 2014/C 207/02). In mancanza di
questi sistemi di termoregolazione, la detrazione diminuisce al
50%. L’agevolazione non spetta più, invece, se la caldaia ha
un’efficienza media stagionale inferiore alla classe A.
Aumentano, invece, le detrazioni del 70 e del 75% per gli
interventi sulle parti comuni realizzati in edifici appartenenti
alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del
rischio sismico. Da quest’anno, si beneficia di una detrazione
dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una
classe di rischio inferiore, dell’85% con la riduzione di due o più
classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di
spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di
unità immobiliari che compongono l’edificio.
I nuovi interventi agevolati
Previste nuove tipologie di lavori per i quali nel 2018 si può richiedere la detrazione del 65%:
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che l’intervento determini un risparmio di energia primaria, così come definito nell’allegato III del decreto Mise 4 agosto 2011, pari almeno al 20%
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
- l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
La cessione del credito
La novità più rilevante è rappresentata dalla possibilità di
cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche
per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle
singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni
di edifici condominiali, come previsto fino all’anno scorso.
Indipendentemente dall’immobile su cui si eseguono i lavori,
quindi, i cosiddetti “incapienti” (cioè i contribuenti che
nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si
trovano nella “no tax area”) possono cedere il credito sia
ai fornitori sia ad altri soggetti privati, compresi gli istituti
di credito e gli intermediari finanziari. Gli altri contribuenti
possono cederlo solo a fornitori o altri soggetti privati, non a
banche e intermediari finanziari.
Sul tema della cessione del credito sono arrivate importanti
precisazioni con la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018. In essa,
l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la possibilità di cedere la
detrazione riguarda tutti i contribuenti, compresi quelli che, in
concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in
quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è
dovuta. Per quanto riguarda gli “altri soggetti privati”, invece,
devono intendersi, oltre alle persone fisiche, coloro che
esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma
associata. È necessario, tuttavia, che essi siano collegati al
rapporto che ha dato origine alla detrazione. Infine, la cessione
del credito è limitata a una sola eventuale cessione successiva a
quella eseguita dal titolare del diritto.
Le verifiche dell’Enea
La nuova procedura e le modalità di esecuzione dei controlli
sono state definite dal decreto 11 maggio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre scorso. Si tratta di
verifiche a campione che l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile)
effettuerà attraverso l’esame dei documenti, delle dichiarazioni e
delle certificazioni prodotte dal beneficiario della detrazione o
dall’amministratore di condominio, per i lavori effettuati sulle
parti comuni condominiali. L’interessato sarà comunque informato
dell’avvio del procedimento di controllo con lettera raccomandata
a/r oppure, se disponibile, attraverso posta elettronica
certificata (Pec).
Su almeno il 3% del campione annualmente selezionato saranno
inoltre effettuate verifiche sul luogo di esecuzione degli
interventi, alla presenza del beneficiario della detrazione, o
dell’amministratore per conto del condominio, e dei tecnici
firmatari della relazione di fine lavori, se pertinente. Il
sopralluogo è comunicato con un preavviso minimo di 15 giorni con
lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
Su tutti gli accertamenti eseguiti, l’Enea informerà l’Agenzia
delle entrate mediante una relazione motivata.
A cura dell’Agenzia delle Entrate
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