Codice dei contratti: Ecco il testo modificato dal Codice della crisi d’impresa
Introdotte dal Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, ...
Introdotte dal Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” alcune modifiche agli articoli 48, 80 e 110 del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016.
Le modifiche sono state introdotte dall’articolo 372 rubricato "Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" del D.lgs. n. 14/2019.
Nel dettaglio vengono modificati i commi 17 e 18 dell’articolo 48 rubricato "Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici" così come di seguito indicato nel testo a fronte.
Testo originario |
Testo modificato |
17. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto |
17. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto |
18. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. |
18. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. |
Viene poi, sostituita la lettera b) del comma 5 dell’articolo 80 rubricato "Motivi di esclusione" così come di seguito indicato nel testo a fronte.
Testo originario |
Testo modificato |
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla
procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti
situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all’articolo 105, comma 6, qualora:
…………………………… |
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla
procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti
situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all’articolo 105, comma 6, qualora: |
Per ultimo è stato integralmente sostituito l’articolo 110 rubricato "Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione" così come di seguito indicato nel testo a fronte.
Testo originario |
Testo modificato |
1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o
del completamento dei lavori, servizi o forniture . |
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le
stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4 -ter , del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o
del completamento dei lavori, servizi o forniture. |
È opportuno, però, precisare che le modifiche sopra indicate entreranno in vigore, così come dipsoto dall'articolo 389 rubricato "Entrata in vigore" del D.lgs. n. 14/2019, decorsi diciotto mesi dalla data dipubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, il 15 agosto 2020.
In allegato il testo del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 coordinato con le modifiche introdotte sino al 20 febbraio 2019.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 coordinatoLink Correlati
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