Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Commissione aggiudicatrice: incompatibilità da valutare
L’eventuale incompatibilità tra la carica di responsabile Unico del Procedimento (RUP) con quella di componente della commissione giudicatrice non è automati...
L’eventuale incompatibilità tra la carica di responsabile Unico del Procedimento (RUP) con quella di componente della commissione giudicatrice non è automatica ma deve essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate.
Lo avevano già chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6082 del 26 ottobre (leggi articolo) e l'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 59 del 30 gennaio 2019 (leggi articolo), lo ha nuovamente ribadito la Sezione Quinta di Palazzo Spada con la sentenza n. 1387/2019 con la quale ha confermato i contenuti di una decisione del giudice di prime cure in merito alla possibile incompatibilità tra la carica di RUP e quella di componente della commissione giudicatrice.
In particolare, la disposizione di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) prevede che chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione, costituendo il principio della separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta. Il che conferma l’assunto secondo cui il ruolo di RUP con le funzioni di presidente o componente della Commissione è precluso allorché sussista la concreta dimostrazione che i due ruoli siano incompatibili, per motivi di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.
Nel caso di specie, il RUP non aveva predisposto gli atti di gara, redatti da un’altra unità organizzativa dell’Amministrazione, pertanto, come correttamente chiarito dal primo giudice, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del Codice non vi è alcuna incompatibilità, posto che quest’ultima deve essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al RUP ed alla Commissione. Sarebbe stato onere della ricorrente fornire precisi elementi di prova sull’esistenza di possibili e concreti condizionamenti, del componente in questione, in relazione all’attività di RUP. Al contrario, nel caso di specie nessuna contestazione è stata svolta.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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