Sblocca Cantieri, Codice dei contratti e Testo Unico Edilizia: il parere degli addetti ai lavori
Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, pe...
Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. Sblocca Cantieri) sono entrate immediatamente in vigore le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e al D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Modifiche che non hanno certamente ricevuto commenti positivi da parte del mondo delle libere professioni. Dopo aver sentito il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone (leggi articolo), ho sentito il Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC (CNAPPC) e Coordinatore del Tavolo “Lavori Pubblici” della Rete delle Professioni Tecniche, Rino La Mendola.
Di seguito le mie domande e le sue risposte.
Qual è il vostro giudizio complessivo sul testo del decreto “sblocca cantieri” pubblicato lo scorso 16 aprile?
Il nostro giudizio è certamente negativo. Il decreto, infatti, come avevamo già percepito sin dalle prime battute, rappresenta un’ennesima norma omnibus che entra a piedi uniti su provvedimenti di settore fondamentali come il codice dei contratti ed il testo unico sull’edilizia, senza una visione strategica globale, rischiando di alimentare una torre di Babele, con effetti diametralmente opposti a quelli della semplificazione a cui tenderebbe lo stesso provvedimento.
Quali sono gli elementi che tradirebbero il principio della semplificazione?
Per fare un esempio, l’art. 3 introduce modifiche sostanziali al DPR n. 380/2001, stabilendo che l’autorizzazione dell’Ufficio del Genio Civile debba essere subordinata non più alla classe sismica della zona in cui ricade, ma solo alla complessità strutturale delle opere da realizzare. Ciò determinerà inevitabilmente nuove responsabilità per il professionista che, previa valutazione sulla complessità strutturale, dovrà decidere se procedere al semplice deposito o se richiedere l’autorizzazione, che sarà necessaria nei casi di complessità strutturale, anche in zone a bassa sismicità, per le quali in atto basta il deposito del progetto. Quindi la norma, finalizzata allo snellimento delle procedure, finisce per appesantirle e per alimentare contenziosi. Per fortuna, lo stesso articolo 3 prevede la possibilità che le regioni, nelle more dell’emanazione di apposite linee guida da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti, possano stabilire elencazioni degli interventi da sottoporre o meno ad autorizzazione. La Regione Siciliana, ed in particolare il Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico, Arch. Salvatore Lizzio, ha tempestivamente predisposto, in tal senso, una direttiva chiara, con la quale gli addetti ai lavori sapranno se un intervento è da sottoporre ad autorizzazione (interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità), a deposito all’Ufficio del Genio Civile (interventi di minor rilevanza) o a semplice comunicazione (interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità). Ciò consentirà di superare l’anarchia e la confusione indotta dalla nuova norma, riducendo le responsabilità del professionista, che potrà seguire regole chiare, al fine di decidere se procedere al deposito, alla semplice comunicazione o se invece chiedere l’autorizzazione agli Uffici del Genio Civile.
Sul tema abbiamo già intervistato il Presidente dell’ANAC Cantone, che ha manifestato una serie di perplessità sulle modifiche al codice dei contratti, con particolare riferimento all’appalto integrato. Quali sono le vostre posizioni?
Non è la prima volta che rileviamo una chiara sintonia con il pensiero del Presidente Cantone. Entrando nel merito, non possiamo fare a meno di registrare che il decreto sblocca cantieri si muove in direzione diametralmente opposta a quella auspicata da noi e dall’ANAC, con l’obiettivo di consolidare la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio. Il decreto, infatti, rilancia in modo chiaro l’appalto integrato, che costituisce per noi una procedura anomala, che relega il progetto ad un ruolo marginale nel processo di esecuzione delle opere pubbliche; una procedura che potrebbe ingannevolmente apparire più snella, in quanto consente l’affidamento dei lavori in mancanza di un progetto esecutivo. Ma questo finisce inevitabilmente per alimentare, da un lato, un numero sempre più allarmante di casi in cui si registra la mancata coerenza tra livelli successivi della progettazione e, dall’altro, nuove varianti in corso d’opera, contenziosi ed opere incompiute. Per noi i lavori devono essere affidati solo a fronte di un progetto esecutivo di qualità.
È questo, per voi, l’unico punto critico del decreto, con particolare riferimento al codice dei contratti?
Assolutamente no. Rileviamo una serie di criticità, che rischiano di frammentare il codice vigente, compromettendone la visione di insieme. Ad esempio, un altro elemento di criticità, che conferma la linea divergente dai principi a noi cari, come la centralità del progetto, riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che, secondo quanto disposto dal decreto, potranno essere affidati sulla base di un progetto definitivo. Pur auspicandone la semplificazione, magari riducendo il numero degli elaborati richiesti o accorpando più livelli della progettazione, troviamo davvero surreale il fatto di stabilire che l’affidamento di detti lavori possa avvenire in mancanza di un progetto esecutivo. Confermando un principio già precedentemente espresso, siamo convinti che ciò finirà per alimentare varianti in corso d’opera e contenziosi.
Un ulteriore elemento di criticità riguarda l’eliminazione del tetto massimo del 30% del punteggio da attribuire all’offerta economica (ribasso), nelle procedure di affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Anche questo conferma come il decreto delinei un percorso non certo favorevole a promuovere la qualità dell’offerta rispetto al ribasso del corrispettivo.
Il Decreto introduce modifiche sostanziali sugli incentivi ai pubblici dipendenti previsti dall’art.113. Qual è la vostra posizione nel merito?
Siamo contrari al dirottamento degli incentivi dalla programmazione alla progettazione, nella consapevolezza che sia indispensabile valorizzare i pubblici dipendenti soprattutto nell’ambito del controllo dell’intero processo di esecuzione delle opere pubbliche, riservando prioritariamente la progettazione ai liberi professionisti, ma auspichiamo al tempo stesso l’estensione degli incentivi ai dirigenti che svolgono il ruolo di RUP e di verifica dell’intero processo dell’appalto.
Non avete rilevato alcun elemento positivo?
Abbiamo rilevato solo la volontà del legislatore di superare, o quanto meno ridurre, l’impatto delle criticità da noi rilevate in merito all’appalto integrato, stabilendo che le stazioni appaltanti riconoscano direttamente i corrispettivi ai progettisti incaricati dai soggetti esecutori. Ciò di fatto contribuisce a restituire una certa (debole) indipendenza intellettuale al progettista, ma non supera affatto le criticità di una procedura che prevede l’affidamento dei lavori in mancanza di un progetto esecutivo. Un altro elemento positivo potrebbe essere la previsione di riportare le linee guida ANAC ed i decreti attuativi ad un unico regolamento, che possa costituire un riferimento chiaro per gli addetti ai lavori, superando quelle incertezze e quei dubbi alimentati dalla prolissa sovrapposizione di provvedimenti attuativi, che spesso finiscono per rallentare le attività delle stazioni appaltanti. Tuttavia, non possiamo fare a meno di ribadire quanto già rilevato dalla Vostra Redazione, in merito alla carenza strutturale del decreto nel riproporre un regolamento unico; carenza che può essere superata durante il percorso di conversione in legge. A nostro avviso, comunque sarebbe opportuno che suddetto regolamento recuperi il prezioso lavoro svolto dall’ANAC con le linee guida, di cui condividiamo gran parte dei contenuti.
Proporrete al Governo il contributo unitario della Rete delle Professioni Tecniche?
Redigeremo presto un documento con i nostri emendamenti al testo del decreto, con l’auspicio che venga corretto lungo il percorso parlamentare per la conversione in legge. Il nostro obiettivo rimane comunque una riforma organica del codice dei contratti vigente, che salvaguardando gli elementi positivi del Decreto Legislativo 50/2016 (come modificato dal correttivo), ne superi le criticità al fine di raggiungere i seguenti obiettivi fondamentali, che sono stati sviluppati in un documento approvato all’unanimità degli Ordini degli Architetti Italiani, in occasione della Conferenza degli Ordini dello scorso 12 aprile:
- Rilanciare la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio;
- Aprire il mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole;
- Garantire trasparenza e snellimento delle procedure;
- Valorizzare le attività di pubblico dipendente e di libero professionista;
- Supportare il codice dei contratti con un decreto attuativo unico.
Gli stessi principi sopra richiamati avevano già ispirato il documento redatto dalla RPT, che li aveva tradotti in emendamenti da introdurre al testo attuale del codice. Tale documento è stato già presentato al Governo, alle Commissioni Parlamentari competenti ed al MIT in occasione della consultazione dello scorso settembre 2018, con l’auspicio che possa essere recepito.
In allegato:
- il Documento sintetico CNAPPC Aprile 2019, con i principi a cui si dovrebbe ispirare la riforma;
- il Documento di dettaglio RPT, con gli emendamenti al testo del codice vigente (Consultazione MIT Settembre 2018).
Ringrazio il vicepresidente La Mendola per il prezioso contributo e lascio come sempre a voi ogni commento.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
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