Decreto Crescita: Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il testo definitivo
Sul supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 è stata pubblicata la legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in...
Sul supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 è stata pubblicata la legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” unitamente al testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto “Decreto Crescita”).
Il decreto composto dai seguenti Capi:
- Capo I - Misure fiscali per la crescita economica (artt. 1-16)
- Capo II - Misure per il rilancio degli investimenti privati (artt. 17-30)
- Capo III - Tutela del Made in Italy (artt. 31-32)
- Capo IV - Ulteriori misure per la crescita (artt. 33-50)
e, quindi, costituito originariamente da 50 articoli, nel testo finale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale consta di ben 118 articoli.
In allegato sia il testo della legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione che il testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione.
Riportiamo di seguito le principali misure previste per il rilancio dell'edilizia.
Articolo 7 - Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa
L’articolo 7, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca un regime di tassazione agevolata per incentivare gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche. Esso consiste nell’applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti di detti beni.
In particolare, il comma 1, primo periodo dell’articolo 7 dispone in via temporanea (sino al 31 dicembre 2021) l’applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di duecento euro ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni provvedono:
- alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione oppure, per effetto delle modifiche apportate dalla Camera, agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dal TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettere da b) a d));
- all'alienazione degli stessi.
Per accedere alla tassazione agevolata, i predetti interventi devono essere conformi alla normativa antisismica e permettere il conseguimento della classe energetica A, B o NZEB - Near Zero Energy Building.
La norma, al fine di favorire trasferimenti di fabbricati da sottoporre ad interventi di recupero, introduce un incentivo fiscale rispetto all’attuale regime: l’importo complessivo e fisso del trasferimento è di 600 euro in luogo dell’applicazione dell’imposta di registro dei trasferimenti immobiliari pari al 9% del valore dell’immobile dichiarato, più ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro.
Articolo 7-bis - Esenzione TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
L’articolo 7-bis esenta dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022. In particolare il comma 1 dispone che sono esentati dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo in esame, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Articolo 7-ter - Estensione interventi agevolativi Fondo di garanzia imprese in difficoltà settore edile
L’articolo 7-ter consente, per le piccole e medie imprese del settore edile, specifiche condizioni di accesso alla Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituita dall’articolo 1 del D.L. 135/2018. Tale Sezione speciale è stata istituita, dalla citata norma, per le PMI che siano titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e siano in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. La norma novella in più punti l’articolo 1 del D.L. n. 135/2018.
Articolo 8 - Sismabonus
L’articolo 8 estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Si ricorda che in luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Articolo 10 - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico
L’articolo 10 introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.
Il comma 1 inserisce il nuovo comma 3.1 all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, che dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Articolo 19 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa
L’articolo 19 dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2019 (a carico delle risorse previste dall’art. 50) del Fondo di garanzia per la prima casa. Viene altresì ridotta, dal 10 all’8%, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.
Articolo 25 - Dismissioni immobiliari enti territoriali
L’articolo 25 interviene sulle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018) che hanno introdotto un Programma di dismissioni immobiliari. L’obiettivo delle modifiche è l’estensione agli enti territoriali del perimetro dei soggetti che possono contribuire al piano di cessione di immobili pubblici (comma 1) e l’allineamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato (comma 2).
Articolo 26 - Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare
L'articolo 26 dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare (comma 1). Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca che soddisfano una serie di caratteristiche indicate (comma 2). Tali soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca.
Articolo 30 - Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
L’articolo 30 prevede l’assegnazione, con decreto del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari.
I contributi in questione sono corrisposti dal MEF, su richiesta del MISE, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l’esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza automatica dall’assegnazione del contributo stesso. I comuni beneficiari verificano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso un sistema di monitoraggio. Quanto al procedimento di erogazione del contributo, esso viene disposto: per il 50 per cento, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019; per il saldo del restante 50 per cento, su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
Più in dettaglio, la norma assegna:
- ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, un contributo pari a 50.000 euro;
- ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, un contributo pari a 70.000 euro;
- ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, un contributo pari a 90.000 euro;
- ai comuni con popolazione compresa tra 20.00l e 50.000 abitanti, un contributo pari a 130.000 euro;
- ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti, un contributo pari a 170.000 euro;
- ai comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti, un contributo pari a 210.000 euro;
- ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, un contributo pari a 250.000 euro.
Sono anche specificate le misure alle quali i contributi sono destinati. In particolare, si tratta di opere pubbliche in materia di:
- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica (come specificato nel corso dell’esame presso Camera dei deputati), nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Articolo 30-bis - Norme in materia di edilizia scolastica
L’articolo 30-bis, molto criticato dai professionisti del settore, consente agli enti locali, beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, relativi al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale (articolo 10 del D.L. 104/2013), di avvalersi di Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia S.p.A. per l’affidamento dei lavori di realizzazione. Qualora le due centrali di committenza non pubblichino gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi da parte degli enti locali, è consentito agli stessi enti locali di avvalersi di una specifica procedura negoziata, con la consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di lavori sotto-soglia comunitaria. È previsto altresì l’obbligo per gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza, a valere su finanziamenti e contributi statali, di mantenere la destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.
Articolo 47 - Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub- fornitrici
L’articolo 47, comma 1 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Più nel dettaglio, la suddetta autorizzazione (ed il contestuale incremento della dotazione organica) riguarda l’assunzione, come specificato nella Relazione illustrativa, del seguente personale (da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali):
- 80 unità di elevata professionalità tecnica, da individuare tra architetti, ingegneri, geologi e, come specificato nel corso dell’esame in Commissione, dottori agronomi e dottori forestali;
- 20 giuristi, esperti di gare e contratti pubblici.
- 20 giuristi, esperti di gare e contratti pubblici.
Viene demandata ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) la definizione degli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso.
Articolo 48 - Modifiche ai criteri di ammissione di progetti di efficienza energetica alla disciplina incentivante
I commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 48 incidono sulle modalità con le quali i progetti di efficienza energetica che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi al meccanismo dei certificati bianchi, ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
IL NOTIZIOMETRO