Decreto Crescita: Fondo salva opere a tutela del subappalto

Con il voto di fiducia da parte di Camera e Senato, è terminata la lunga fase di conversione in legge del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure...

01/07/2019

Con il voto di fiducia da parte di Camera e Senato, è terminata la lunga fase di conversione in legge del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (c.d. Decreto Crescita), la cui legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 è stata pubblicata sul S.O. n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019.

Tra le misure più importanti introdotte durante il processo di conversione, segnaliamo l'art. 47, commi da 1-bis a 1-septies, con i quali sono introdotte delle norme in aiuto alle imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici che non vengono pagate dal General contractor in crisi. Norma voluta, in particolare, per sbloccare i cantieri fermi (come quelli di Cmc o Astaldi).

In particolare, è prevista l'istituzione di un fondo denominato appunto "Fondo salva-opere" alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva.

Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo.

I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l’esistenza del credito e il suo ammontare. L’amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l’esistenza e l’ammontare del credito.

Con una dotazione di 45,5 milioni di euro, 12 per il 2019 e 33,5 per il 2020, il Fondo andrà a ristorare i crediti verso le aziende interessate da crisi avviate dopo il primo gennaio 2018, come ad esempio le imprese siciliane interessate dalla crisi di Cmc e quelle impegnate nella costruzione del Quadrilatero Umbria/Marche, interessate dalla crisi di Astaldi.

Grazie alle risorse già stanziate, quando il Fondo sarà operativo, già prima della pausa estiva, potranno essere presentate le domande di pagamento che saranno istruite nel modo più efficiente e celere possibile, sulla base della documentazione fornita dai creditori o in base alle verifiche svolte presso il contraente generale.

È rimessa ad un decreto del Ministero delle infrastrutture la disciplina delle modalità di funzionamento e di erogazione delle somme da parte del Fondo. Per i crediti insoddisfatti maturati in relazione a procedure concorsuali avviate tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stanziati 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni sul Fondo salva-opere non si applicano agli appalti aggiudicati da enti locali e regioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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