Costruzione tettoie: serve il titolo abilitativo?
Nel caso si volesse ampliare un edificio con la costruzione di una tettoia, l'intervento va in edilizia libera o serve un titolo abilitativo? La risposta,...
Nel caso si volesse ampliare un edificio con la costruzione di una tettoia, l'intervento va in edilizia libera o serve un titolo abilitativo?
La risposta, per un tecnico preparato, dovrebbe essere semplice ma, come spesso accade quando si parla di D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), l'errore (in buona o malafede) si nasconde dietro le pieghe delle definizioni. È il caso dell'intervento del Consiglio di Stato con la sentenza 11 dicembre 2019, n. 8417 che interviene sul ricorso presentato per la riforma di una decisione di primo grado che riguarda proprio la demolizione di un fabbricato abusivo.
I fatti
Il ricorrente presentava ricorso in primo grado per l'annullamento di un'ordinanza di demolizione di un fabbricato completamente eseguito in legno destinato a legnaia in assenza del titolo abilitativo. Ricorso che veniva rigettato dai giudici del TAR ma che veniva riproposto in appello con le medesime motivazioni.
Veniva, infatti, contestata la definizione del manufatto che secondo il ricorrente sarebbe una "tettoia chiusa" mentre per il Comune, confermato dal TAR, avrebbe dovuto qualificarsi come nuova edificazione, in quanto costruzione completamente chiusa da muri perimetrali, pur destinata ad attività di servizio (quali deposito, ricovero attrezzi, legnaie etc.), quindi computabile in termini volumetrici e rilevante ai fini delle distanze e, come tale, realizzabile solo in quelle aree ove sono consentite nuove costruzioni.
Per la costruzione del manufatto, il ricorrente aveva depositato presso il Comune una DIA per la realizzazione di una struttura pertinenziale da adibire a legnaia e ricovero attrezzatura da giardino. Al deposito seguiva una lettera de Comune che precisava che l'intervento oggetto di DIA non risultava conforme alla normativa vigente in considerazione del fatto che le strutture pertinenziali/tettoie, non essendo valutabili ai fini volumetrici e delle distanze, dovrebbero essere aperte con la sola possibilità di realizzare pilastri in pietra, avere una superficie minima di mq. 40, sporgenza di almeno 1 m. e tetto ricoperto in lose.
Il Consiglio di Stato, confermando la decisione di primo grado, definiva la legnaia realizzata come edificio, in quanto si tratta di costruzione completamente chiusa da muri perimetrali, pur destinata ad attività di servizio (quali deposito, ricovero attrezzi, legnaie etc.); pertanto essa è computabile in termini volumetrici ed è rilevanti ai fini delle distanze e, come tale, è perciò realizzabili solo in quelle aree ove sono consentite nuove costruzioni (nel caso di specie, nell’area in esame non sono consentite nuove costruzioni).
Nella sentenza, i giudici di Palazzo Spada ricordano che con il termine tettoia si intende uno spazio coperto aperto verso l'esterno e non suscettibile di completamenti quali mura perimetrali a chiusura, in quanto esaurentesi nell'insieme degli elementi strutturali e di copertura. La giurisprudenza amministrativa è univoca nell’affermare che la realizzazione di una tettoia necessita di permesso di costruire quale “nuova costruzione”, comportando una trasformazione del territorio e dell’assetto edilizio anteriore; essa arreca, infatti, un proprio impatto volumetrico e, se e in quanto priva di connotati di precarietà, è destinata a soddisfare esigenze non già temporanee e contingenti, ma durevoli nel tempo, con conseguente incremento del godimento dell’immobile cui inerisce e del relativo carico urbanistico.
Ma il Consiglio di Stato precisa anche, lasciando in tal senso ampi margini di discrezione, che occorre sempre esaminare ogni intervento, caso per caso, considerando dimensioni, struttura, materiali e finalità dell’opera. Ad esempio, è stata esclusa la rilevanza volumetrica di una tettoia in legno ad una sola falda, di forma rettangolare, avente dimensioni di mq. 31,42 e altezza in gronda di m. 2,50 ed alla gronda di m. 2,65, realizzata sul terrazzo di proprietà, ad esclusivo servizio di detto piano, poggiante per un lato direttamente sulla struttura esistente del fabbricato e per l’altro su pilastrini in legno. Ciò in quanto, detto manufatto è aperto su tre lati. In questo caso la tettoia è aperta su tre lati e non viene considerata nuova costruzione.
Nel caso di tettoie chiuse, come quella di specie, la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenerle nuove costruzioni, con applicazione del relativo regime giuridico, in considerazione del fatto che, se sono chiuse, non possono più definirsi soltanto “tettoie”, bensì veri e propri edifici.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 11 dicembre 2019, n. 8417IL NOTIZIOMETRO