Certificazione energetica APE: cos'è, chi lo fa e quando serve
Cos'è l'attestato di prestazione energetica APE, chi lo fa, come e quando serve: guida alla certificazione energetica degli edifici
Aggiornato il: 19/05/2021
L'attestato di prestazione energetica (c.d. APE) è il documento che attesta i consumi energetici dell'immobile e i possibili interventi migliorativi per migliorarne l'efficienza.
Indice degli argomenti
Cos'è l'APE
Da ottobre 2015 l'attestato di prestazione energetica (APE) ha un formato standard su tutto il territorio nazionale e fornisce le informazioni relative alla prestazione energetica dell'immobile, ovvero la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell'immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria.
La normativa di riferimento
In Italia, la normativa di riferimento per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) è il D.M. 26 giugno 2015 recante “Adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (Gazzetta Ufficiale 15/07/2015, n. 162 - Supplemento ordinario n. 39) che dall'1 ottobre 2015 ha uniformato:
- le metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
- il format di APE, comprendente tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
- lo schema di annuncio di vendita o locazione che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
- il un Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica comune a tutto il territorio nazionale (SIAPE).
Il 29 giugno 2016 le nuove parti della norma UNI/TS 11300 e la nuova che riguardano la certificazione energetica degli edifici e la UNI 10349 contenenti i nuovi dati climatici, pubblicate lo scorso aprile.
Le norme di riferimento sono:
- D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (C.d. "Decreto Metodologie")
- D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (C.d. "Decreto Relazione tecnica")
- D.M. 26 giugno 2015 recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (C.d. "Decreto Linee guida")
Cosa contiene l'APE
L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve contenere obbligatoriamente, per l'edificio o per l'unità immobiliare, pena l'invalidità:
- la prestazione energetica globale, espressa sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile;
- la classe energetica, determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, espressa attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
- le emissioni di anidride carbonica;
- l'energia esportata;
- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- suggerimenti e raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica, con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti;
- informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche.
Altri elementi essenziale dell'APE sono:
- le norme tecniche di riferimento;
- le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati;
- i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.
Quando è necessario l'APE
L'APE è obbligatorio per gli edifici nuovi per cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruzione. In tal caso, l'APE deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile. Sono assimilati a edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione e i nuovi volumi climatizzati ad ampliamento di edifici esistenti, per un minimo del 15% del volume iniziale o di 500 metri cubi. In quest'ultimo caso, il rispetto dei requisiti minimi dei nuovi edifici è richiesto limitatamente ai nuovi volumi.
Per gli edifici esistenti, l'APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione. Il proprietario deve mostrare l'APE in fase di trattativa e consegnarlo all'atto della firma del contratto. Se un immobile messo in vendita/locato possiede già un ACE/APE in corso di validità e l'immobile non ha subito lavori di ristrutturazione che ne abbiano modificato la classe energetica non è necessario produrre un nuovo APE. Le principali informazioni dell'APE - prestazione energetica del fabbricato, indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente– devono essere riportate anche negli annunci immobiliari.
L'APE è anche obbligatorio in caso di lavori di ristrutturazione
importante, ovvero interventi su elementi dell'involucro esterno
(pareti perimetrali, copertura, infissi,..) la cui superficie
complessiva sia superiore al 25% dello stesso.
Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato con multe
variabili da 1.000 a 18.000 Euro.
Inoltre l'APE può essere necessario per accedere a incentivi
economici per la ristrutturazione.
Non è obbligatorio, invece, per gli edifici di culto, i
fabbricati isolati con superficie < 50 mq, i fabbricati
agricoli, industriali e artigianali sprovvisti di impianti di
climatizzazione, i parcheggi multipiano, i garage, i locali
caldaia, le cantine, i depositi, i ruderi, i fabbricati in
costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o
dell'agibilità al momento della compravendita.
Qualunque proprietario può richiedere un APE volontario per
conoscere le caratteristiche energetiche del proprio immobile e gli
interventi migliorativi necessari.
Come ottenere l'APE
L'APE può essere redatto per l'intero edificio o per la singola unità immobiliare a seconda delle specifiche esigenze. Nel caso di nuova costruzione la nomina dell'esperto che redige l'APE deve avvenire prima dell'inizio lavori.
L'APE va richiesto a proprie spese dal costruttore, nel caso di
edifici nuovi, o dal proprietario o dal detentore dell'immobile,
nel caso di edifici esistenti.
L'esperto incaricato è obbligato a eseguire almeno un sopralluogo
per acquisire e verificare i dati necessari alla redazione
dell'APE. La collaborazione del richiedente è fondamentale.
Al termine della compilazione l'esperto dovrà sottoscrivere l'APE
(in quarta pagina) e trasmetterlo alla Regione o Provincia autonoma
competente. Il richiedente riceverà l'APE dall'esperto che lo ha
redatto, entro i quindici giorni successivi a tale
trasmissione.
Per quanto tempo è valido
L’attestato dovrà essere redatto da un certificatore energetico, abilitato ai sensi del D.P.R. n. 75/2013, dopo avere effettuato almeno un sopralluogo.
La validità temporale dell’APE è fissata a 10 anni tranne che non si effettuino interventi di ristrutturazione o riqualificazione che riguardino gli elementi edilizi o gli impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
La validità massima dell’APE è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici.
I libretti di impianto di cui al D.M. 10 febbraio 2014 e successive modificazioni devono essere allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all’APE.
La procedura per il rilascio dell'APE
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai soggetti certificatori, ovvero:
- rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di
una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione
dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale
redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli
interventi di riqualificazione energetica che risultano
economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
- il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;
- l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali;
- l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
- la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
- il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.
Le sanzioni
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite dalla normativa, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
L'APE convenzionale
Con il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sono state introdotte nel nostro ordinamento delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus 110%) e di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%).
Per quanto riguarda gli interventi che accedono all'ecbobonus 110% sono previsti dei requisiti e degli adempimenti. Tra questi:
- garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
- redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
Per gli interventi di riqualificazione energetica, qundi, deve essere prodotto un attestato di prestazione energetica APE prima e dopo l'intervento. Tale requisito è necessario per la verifica del doppio salto di classe energetica (ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) necessario per la fruizione del superbonus.
Gli attestati di prestazione energetica, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente per la verifica del doppio salto di classe prevista dall'art. 119 del Decreto Rilancio.
Gli APE convenzionali vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza, compreso l’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell’edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.
Il Decreto Requisiti tecnici del MiSE ha previsto il c.d. APE convenzionale SOLO per edifici con più unità immobiliari. Ma la procedura per arrivare alla definizione della classe energetica delle singole unità immobiliari o di edifici unifamiliari, è sempre quella prevista dal DM 26 giugno 2015 o dalla corrispondente normativa regionale purché si ottengano le stesse classi energetiche della norma nazionale.
Tra le altre cose, gli APE utilizzati per la verifica del doppio salto di classe energetica possono essere firmati anche dal direttore dei lavori e dal progettista e non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici.
Vanno, invece, depositati al catasto regionale gli attestati di prestazione energetica di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione post-intervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.
Chi può redigere l'APE
Su questo punto occorre fare molta attenzione e distinguere due distinti casi
PRIMO CASO, professionisti:
- in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa;
- abilitato all'esercizio della professione;
- iscritto all'albo professionale.
In questo caso il tecnico potrà redigere l'APE senza svolgere alcun corso aggiuntivo.
I titoli di studio per i quali sarà possibile redigere
direttamente l'APE sono i seguenti.
LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato
sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O.:
- Architettura
- Ingegneria Chimica
- Ingegneria civile
- Ingegneria elettrica
- Ingegneria nucleare
- Ingegneria gestionale
- Ingegneria meccanica
- Ingegneria industriale
- Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- Scienza dei materiali
- Ingegneria dei materiali
- Scienze forestali ed ambientali
- Scienza agrarie tropicali e subtropicali
- Scienze e tecnologie agrarie
L'equipollenza di questi titoli di studio con le Lauree Magistrali e Specialistiche si effettua tramite il D.M. 5 maggio 2004 pubblicato sulla G.U.R.I. 21-08-2004, n. 196 - S.O.
LAUREA MAGISTRALE di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O.:
- LM-4 Architettura
- LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
- LM-21 Ingegneria biomedica
- LM-22 Ingegneria Chimica
- LM-23 Ingegneria civile
- LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
- LM-25 Ingegneria dell'automazione
- LM-26 Ingegneria della sicurezza
- LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
- LM-28 Ingegneria elettrica
- LM-29 Ingegneria elettronica
- LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
- LM-31 Ingegneria gestionale
- LM-32 Ingegneria informatica
- LM-33 Ingegneria meccanica
- LM-34 Ingegneria navale
- LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
- LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
- LM-69 Scienza e tecnologie dei materiali
- LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
- LM-73 Scienza e ingegneria forestali ed ambientali
LAUREA SPECIALISTICA di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 23-01-2001, n. 18 - S.O.:
- 4/S Architettura e ingegneria civile
- 25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica
- 26/S Ingegneria biomedica
- 27/S Ingegneria Chimica
- 28/S Ingegneria civile
- 29/S Ingegneria dell'automazione
- 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni
- 31/S Ingegneria elettrica
- 32/S Ingegneria elettronica
- 33/S Ingegneria energetica e nucleare
- 34/S Ingegneria gestionale
- 35/S Ingegneria informatica
- 36/S Ingegneria meccanica
- 37/S Ingegneria navale
- 38S Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- 61/S Scienza e ingegneria dei materiali
- 74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
- 77/S Scienza e tecnologie agrarie
- 81/S Scienze della tecnologie della chimica industriale
LAUREA DI I LIVELLO di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. 06-07-2007, n. 155 - S.O.
- L7 Ingegneria civile e ambientale
- L9 Ingegneria industriale
- L17 Scienze dell'architettura
- L23 Scienze e tecniche dell'edilizia
- L25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
LAUREA TRIENNALE di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 19-10-2000, n. 245 - S.O.
- 4 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
- 8 Ingegneria civile e ambientale
- 10 Ingegneria industriale
- 20 Scienze tecnologiche agrarie, agroalimentari e forestali
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA, SETTORE TECNOLOGICO, IN UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
- C1 Meccanica, meccatronica ed energia
- C3 "Elettronica ed elettrotecnica" "articolazione elettrotecnica"
- C8 Agraria, agroalimentare e "agroindustria" articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio"
- C9 Costruzioni, ambiente e territorio
DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE IN UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Meccanica
- Termotecnica
- Aeronautica
- Energia nucleare
- Metallurgia
- Navalmeccanica
- Metalmeccanica
Il tecnico abilitato, senza abilitazione professionale riguardante la progettazione di edifici e degli impianti necessari per la climatizzazione, dovrà comunque frequentare il corso di 80 ore previsto dalla norma. Il tecnico abilitato che ricade in questa prima ipotesi opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.
SECONDO CASO, professionisti:
- in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa;
- anche se iscritti nel rispettivo albo professionale, deve seguire il corso abilitante di 80 ore previsto dalla norma.
I titoli di studio per i quali sarà possibile redigere l'APE dopo aver frequentato il corso sono i seguenti.
LAUREA MAGISTRALE di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O.
- LM-17 Fisica
- LM-40 Matematica
- LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
- LM-54 Scienze chimiche
- LM-60 Scienze della natura
- LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
- LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
- LM-79 Scienze geofisiche
LAUREA DI I LIVELLO di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato pubblicato sulla G.U.R.I. 06-07-2007, n. 155 - S.O.
- L8 Ingegneria civile e ambientale
- L21 Ingegneria industriale
- L27 Scienze dell'architettura
- L30 Scienze e tecniche dell'edilizia
- L32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
- L34 Scienze geologiche
- L35 Scienze matematiche
LAUREA SPECIALISTICA di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 23-01-2001, n. 18 - S.O.
- 20/S Fisica
- 45/S Matematica
- 50/S Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
- 62/S Scienze chimiche
- 68/S Scienze della natura
- 82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
- 85/S Scienze geofisiche
- 86/S Scienze geologiche
LAUREA TRIENNALE di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 19-10-2000, n. 245 - S.O.
- 7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
- 9 Ingegneria dell'informazione
- 16 Scienze della terra
- 21 Scienze e tecnologie chimiche
- 25 Scienze e tecnologie fisiche
- 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
- 32 Scienze matematiche
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA, SETTORE TECNOLOGICO, IN UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
- C1 Meccanica, meccatronica ed energia
- C2 Trasporti logistica
- C3 "Elettronica ed elettrotecnica" "articolazione elettronica e automazione"
- C4 Informatica e telecomunicazioni
- C5 Grafica e comunicazione
- C6 Chimica, materiali e biotecnologie
- C7 Sistema moda
- C8 Agraria, agroalimentare e agroindustria "articolazione" produzione e trasformazioni e viticoltura ed enologia
DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 e successive modifiche e integrazioni:
- Arti fotografiche
- Arti grafiche
- Chimica conciaria
- Chimica industriale
- Chimica nucleare
- Costruzioni aeronautiche
- Cronometria
- Disegni dei tessuti
- Elettronica industriale
- Energia nucleare
- Fisica industriale
- Tecnologie alimentari
- Industria cartaria
- Industrie cerealicole
- Industrie metalmeccaniche
- Industria mineraria
- Industria navalmeccanica
- Industria ottica
- Industria tessile
- Industria tintoria
- Maglieria
- Materie plastiche
- Meccanica di precisione
- Metallurgia
- Telecomunicazioni
- Confezione industriale
- Elettronica e programmazione
DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO
- Astronomia
- Fisica
- Ingegneria aerospaziale
- Ingegneria biomedica
- Ingegneria medica
- Ingegneria elettronica
- Ingegneria delle telecomunicazioni
- Ingegneria informatica
- Ingegneria navale
- Matematica
- Pianificazione territoriale e urbanistica
- Pianificazione territoriale e urbanistica e ambientale
- Politica del territorio
- Urbanistica
- Chimica
- Scienze naturali
- Scienze geologiche
- Scienze ambientali
L'equipollenza di questi titoli di studio con le Lauree Magistrali e Specialistiche si effettua tramite il D.M. 5 maggio 2004 pubblicato sulla G.U.R.I. 21-08-2004, n. 196 - S.O.
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