Ritenute e compensazioni appalti 2020: primi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull'applicazione delle nuove regole su ritenute e compensazioni negli appalti
Ritenute e compensazioni appalti 2020: l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E recante "Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - primi chiarimenti".
Mentre il mondo delle imprese continua il suo lavoro ai fianchi del Ministro dell'Economia per chiedere la soppressione o almeno il rinvio delle nuove regole, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai nuovi obblighi previsti dall'art. 4 del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto l'art. 17-bis nel Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale contiene un’articolata disciplina volta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate, dopo una premessa normativa e dei chiarimenti in merito alle finalità della nuova norma, definisce:
- l'ambito soggettivo di applicazione, chiarendo quali sono:
- i soggetti inclusi;
- i soggetti esclusi;
- le catene di soggetti;
- l'ambito oggettivo di applicazione, definendo:
- le cause di esonero di cui al comma 5 dell’articolo 17-bis
- i presupposti di applicabilità del comma 1 dell’articolo 17-bis
e quindi:
- L’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000
- L’affidamento del compimento delle opere o servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
- Il prevalente utilizzo di manodopera
- Presso le sedi di attività del committente
- Con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma
- Gli obblighi e quindi:
- il divieto di compensazione
- l'invio dati da parte degli affidatari e controlli da parte del committente
- la sospensione dei pagamenti da parte del committente
- I profili sanzionatori
In allegato la circolare completa dell'Agenzia delle Entrate.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Circolare Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2020, n. 1/EIL NOTIZIOMETRO