Competenze professionali, strutture in cemento armato, zona sismica e responsabilità: la Cassazione interviene ancora
La Corte di Cassazione interviene sulle competenze professionali necessarie per la progettazione delle strutture in cemento armato in zona sismica
Quello delle competenze professionali è un argomento che ha tenuto banco sulle tutte le aule dei Tribunali italiani e presso le stanze dei principali Consigli nazionali delle professioni coinvolte. Parliamo, in particolare, delle prestazioni professionali dei geometri che negli ultimi anni hanno valicato secondo architetti e ingegneri le loro possibilità.
L'argomento è stato nuovamente trattato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2913 del 7 febbraio 2020 che farà certamente discutere.
Competenze professionali: il caso trattato dalla Cassazione
Il caso di specie riguarda il ricorso presentato per la riforma di una sentenza di secondo grado che aveva confermato la responsabilità di un geometra, nella qualità di direttore dei lavori di una struttura in cemento armato in zona sismica. In relazione ai vizi accertati sull'opera, la Corte di appello aveva confermato le responsabilità di un geometra in qualità di direttore dei lavori, condannandolo al risarcimento dei danni nella misura già liquidata dal primo giudice.
L'oggetto della contesa
L'ordinanza riguarda una costruzione di una casa rurale, con struttura portante in cemento armato situata in zona sismica a destinazione agricola.
Il concetto di modesta costruzione
Dopo aver ricordato le competenze professionali dei geometri sono regolate dall'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, la Cassazione ha confermato che è nullo il contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri.
Secondo gli ermellini, il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle. A tal fine non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione non modesta essere realizzata senza di esso) ma assumerebbe rilievo il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla Legge n. 64/del 1974, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.
Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato l'accertamento della Corte di merito ha verificato le condizioni dell'opera tanto da ritenere che esulasse dalla condizioni di modesta costruzione. La costruzione sorgeva, infatti, in zona sismica e riguardava una casa rurale a due piani fuori terra con struttura portante in cemento armato, costituita da travi e pilastri, e quindi di una struttura architettonica particolarmente complessa, che comportava l'esecuzione, di complicati calcoli. Tanto bastava per affermare l'esclusiva competenza professionale degli ingegneri e degli architetti ed escludere quella del geometra.
La responsabilità professionale dell'appaltatore
Interessante è la parte della sentenza che riguarda le rispettive responsabilità di progettista, appaltatore e direttore dei lavori in caso di vizi sull'opera realizzata.
In tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi. Ciò presuppone che anche se l'appaltatore si attiene alle previsioni di un progetto altrui, risponde sempre dei vizi dell'opera pur avendo eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute. La diligenza qualificata dell'appaltatore presupporrebbe, infatti, la sua capacità di rilevare e segnalare eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione. Mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.
La responsabilità professionale del progettista
Anche in questo caso il progettista era un geometra e la Cassazione ha confermato la tesi della Corte di appello ritenendo che prestazione professionale resa fosse contra legem ed ha dichiarato la nullità del contratto trattandosi di prestazioni non rientranti tra quelle consentite ai geometri.
La responsabilità professionale del direttore dei lavori
In riferimento alle responsabilità del direttore dei lavori, la Cassazione ha confermato che lo stesso, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.
In allegato l'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Ordinanza Corte di Cassazione 7 febbraio 2020, n. 2913IL NOTIZIOMETRO