Ecobonus 2020 al 110%: requisiti minimi, APE, asseverazione tecnica, sanzioni al tecnico e decadenza del beneficio
Per la fruizione dell'ecobonus al 110% il Decreto Rilancio ha previsto delle condizioni minime da rispettate. Ecco quali sono
Come, purtroppo, spesso accade in Italia, nella redazione di leggi e decreti si fa un continuo riferimento ad altre norme che rendono molto complicata la lettura dei provvedimenti. È il caso della fruizione del nuovo superbonus al 110% previsto dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per gli interventi di miglioramento energetico (c.d. ecobonus).
In particolare, l'art. 119 del Decreto Rilancio prevede una serie di condizioni minime da rispettare, alcune delle quali sono oggetto di discussione di natura tecnica. In questo articolo proveremo ad entrare nel dettaglio di queste condizioni minime.
Ecobonus 2020: a quanto ammonta
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione il 110% delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Ecobonus 2020: interventi e tetti di spesa
In riferimento alla sola parte che riguarda l'efficientamento energetico, il Decreto Rilancio definisce dettagliatamente anche gli interventi che possono beneficiare del nuovo superbonus al 110%:
- gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti - Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Ecobonus 2020 al 110%: le condizioni da rispettare
Per quanto riguarda gli interventi di isolamento termico delle superfici opache è previsto che per i materiali isolanti utilizzati il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Tutti gli interventi che accedono all'ecobonus del 110% devono:
- rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
- assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Ecobonus 2020 al 110%: il rispetto dei requisiti minimi
Per quanto concerne il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, questo comma aveva previsto l'emanazione di uno o più decreti e nelle more (e ad oggi siamo nelle more) l'applicazione:
- del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007 recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della L. 27 dicembre 2006, n. 296";
- del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
L'art. 1 del DM 19 febbraio 2007 definisce:
- gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti quelli che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto stesso e per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
- gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all'allegato D al decreto stesso. Per interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
- gli interventi di installazione di pannelli solari quelli per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale quelli di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.
L'art. 1 del DM 11 marzo 2008 prevede che per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
- avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
- rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
- utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni;
- sia garantito, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;
- i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dichiarano il rispetto dei predetti requisiti in sede di trasmissione all’Enea della documentazione prevista all’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.
Ecobonus 2020 al 110%: cessione del credito e sconto in fattura
Aspetto molto importante, sul quale giocheranno un ruolo fondamentale le banche, riguarda la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- ad uno sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- alla trasformazione della detrazione in credito di imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, sarà però necessaria la relazione di un tecnico abilitato che dovrà asseverare (ci auguriamo non tramite perizia giurata) il rispetto dei requisiti minimi suddetti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (una copia dell'asseverazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica all'Enea e un decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, dovrà stabilire le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative).
Ecobonus 2020 al 110% e asseverazione: le sanzioni per il tecnico
Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
Ecobonus 110%: cosa fare?
Come spesso rispondiamo a chi ci pone domande sulle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), ribadiamo che l'unica vera soluzione è sempre quella di affidarsi ad un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto (non di un progettino o di una firmetta, ma di un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi nel superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutive e una diminuzione dei costi complessivi di realizzazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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