Superbonus 110%, lavori trainanti e trainati: i limiti di spesa per tipologia di intervento
Superbonus 110%: I Lavori trainanti ed i lavori trainati. La spesa massima per ogni tipologia di inervento
In attesa della pubblicazione dei due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che definiranno i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (c.d. Decreto Requisiti Minimi) e le modalità di trasmissione e di asseverazione degli interventi stessi (c.d. Decreto Asseverazione) ritorniamo, oggi, sugli interventi agevolabili con il cosiddetto “Superbonus 110%” previsto dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Interventi principali o trainanti
Sono delle seguenti 4 seguenti categorie:
- Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
- Interventi antisismici (sismabonus)
Interventi aggiuntivi o trainati
Il Superbonus (110%) spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati. Si tratta dei segueni interventu:
- Interventi di efficientamento energetico
- Installazione di impianti solari fotovoltaici
- Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Tabella con i limiti di spesa
Riportiamo nella seguente tabella i limiti di spesa per ogni tipo di intervento.
Tipo di intervento |
Spesa massima |
1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. |
Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti Euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; Euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. |
2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. |
euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero euro euro15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari |
3. Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186, Tale ultimo intervento è ammesso al Superbonus solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti a biomassa. |
euro 30.000 |
4. Interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta |
limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
5. Interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta |
limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
6. Interventi di riduzione del rischio sismico (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto- legge n. 63 del 2013). In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR, spetta nella misura del 90 per cento. |
limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
7. Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a dell'impianto solare fotovoltaico eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati. |
euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR n. 380 del 2001 il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale |
8. Installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati |
euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di euro 48.000 e, comunque, di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. |
9. Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati |
euro 3.000 |
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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