Superbonus 110%: tutti gli adempimenti necessari per la fruizione delle detrazioni fiscali maggiorate
Con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E l'Agenzia delle Entrate definisce gli adempimenti necessari per la detrazione fiscale del 110% superbonus
Superbonus 110%: quali sono gli adempimenti necessari per la fruizione della detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) previste per l'efficienza energetica (Ecobonus) e la riduzione del rischio sismico (Sismabonus)?
Superbonus 110% e adempimenti: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it
È solo una delle tantissime domande a cui abbiamo risposto in queste ultime settimane (a proposito, ci scusiamo se non riusciamo a rispondere a tutti ma riceviamo una media di 60 domande al giorno e non riusciamo a rispondere a tutti) che riguarda le nuove detrazioni fiscali del 110% previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha catalizzato l'attenzione di privati, condomini, professionisti e imprese.
Superbonus 110%: i provvedimenti attuativi
L'attenzione di tutti è via via cresciuta nelle ultime settimane dopo la pubblicazione dei provvedimenti attuativi previsti dal Decreto Rilancio e che hanno finalmente completato il quadro normativo relativo alla nuova detrazione fiscale. Dopo la legge di conversione sono arrivati, infatti, i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico:
- la guida al Superbonus 110% realizzata dall'Agenzia delle Entrate;
- il Decreto Asseverazioni del 3 agosto 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (del quale siamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale);
- il Decreto Requisiti minimi Ecobonus del 6 agosto 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (del quale siamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale);
- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
- il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
Superbonus 110%: Decreto Asseverazioni e Decreto Requisiti minimi Ecobonus non in vigore
Avete capito bene, nonostante tutti siamo ormai fermi nel considerare operativo il nuovo Superbonus 110%, c'è da considerare che sia il Decreto Asseverazioni che il Decreto Requisiti minimi Ecobonus non sono ancora in vigore perché al vaglio della Corte dei Conti ed in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda il decreto Requisiti minimi Ecobonus il problema non si pone perché è stato previsto un periodo transitorio nell'attesa della sua entrate in vigore (art. 12, comma 1 "Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007").
Il Decreto Asseverazioni, invece, è stato trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ma attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Superbonus 110%: gli adempimenti necessari per la fruizione delle detrazioni fiscali
Per quanto concerne gli adempimenti necessari, la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate ha definito puntualmente tutto quello che occorre fare per la fruizione del superbonus 110%, soprattutto in funzione delle due possibili opzioni alternative alle detrazioni fiscali (sconto in fattura e cessione del credito). Vediamo di sintetizzarle in pochi punti:
- pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi effettuato mediante bonifico bancario o postale "parlante" (dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), ad esclusione del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito - Tale obbligo non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa;
- acquisizione della seguente documentazione:
- ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
- ai fini del superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto superbonus l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Superbonus 110% e adempimenti: il visto di conformità
Come previsto all'art. 121 del Decreto Rilancio, per poter scegliere di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del citato D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Superbonus 110% e adempimenti: l'asseverazione di un tecnico abilitato
In tutti i casi (utilizzo diretto della detrazione in 5 anni, sconto in fattura e cessione del credito) è necessaria un'asseverazione da parte di un tecnico abilitato.
Nel caso di interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2020;
Per gli interventi antisismici (sisma bonus), l’asseverazione è resa da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, e deve confermare l'efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
L’asseverazione è può essere rilasciata:
- al termine dei lavori;
- per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
Superbonus 110%: la documentazione da conservare
Ai fini del Superbonus il contribuente deve conservare:
- le fatture o le ricevute fiscali altra idonea documentazione comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
- se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori;
- nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio;
- una copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380.
Superbonus 110%: domande e risposte
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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