Superbonus 110%: dove sono finiti i decreti Asseverazioni e Requisiti minimi?
Superbonus 110%: è già possibile procedere alla scelta alternativa alla detrazione fiscali ovvero sconto in fattura e cessione del credito?
Superbonus 110%: tutti vogliono le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus), tutti vogliono poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Ma la normativa è "pronta" per assecondare i desideri di contribuenti, imprese e istituti bancari?
Superbonus 110%: detrazione fiscale, sconto in fattura e cessione del credito
Appare utile ricordare che l'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (quindi definitivo), ha previsto una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, cominciando dal primo) per specifici interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.
Il successivo art. 121 ha anche previsto la possibilità di optare, in luogo alla fruizione in 5 anni della detrazione fiscale, per due alternative:
- lo sconto in fattura, effettuato direttamente dal fornitore fino all'ammontare complessivo della spesa;
- la cessione del credito, effettuata dal contribuente che ha effettuato l'intervento, ha maturato la detrazione fiscale del 110% e intende "venderla" ad un istituto di credito per ricevere immediatamente la liquidità necessaria per effettuare gli interventi.
Tali opzioni possono essere esercitate a fine lavori o per stato di avanzamento (non più di due per ciascun intervento complessivo e con ciascuno stato di avanzamento riferito ad almeno il 30% del medesimo intervento) e sono molto probabilmente alla base del funzionamento delle nuove detrazioni fiscali, soprattutto in considerazione dell'onerosità degli interventi che rapportata ai 5 anni in cui è possibile portare in detrazione le spese, necessiterebbero di una capienza fiscale che nella maggior parte dei casi manca. Sconto in fattura e cessione del credito consentirebbero, quindi, di bypassare la capienza fiscale del soggetto che avrebbe la possibilità di ottenere uno sconto diretto dal fornitore o cedere la detrazione ad un istituto bancario.
Sconto in fattura e cessione del credito: visto di conformità e cessione del credito
Oltre alla normale documentazione prevista per la fruizione delle nuove detrazioni fiscali, il Decreto Rilancio ha previsto due nuove dichiarazioni necessarie per poter optare per le due alternative previste dall'art. 121:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) ancora da emanare. Nelle more la norma prevede che si possa fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Superbonus 110%: la normativa di riferimento
Ciò premesso, la domanda che arriva più spesso in redazione riguarda le modalità di cessione del credito e se sia già possibile optare per questa possibilità. Per rispondere a questa domanda si deve fare un riepilogo della normativa di riferimento e quindi:
- gli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- la guida al Superbonus 110% realizzata dall'Agenzia delle Entrate;
- il Decreto Asseverazioni del 3 agosto 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (del quale siamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale);
- il Decreto Requisiti minimi Ecobonus del 6 agosto 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (del quale siamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale);
- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
- il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
Abbiamo già detto che per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati dobbiamo attendere un nuovo decreto del MiSE ma che nelle more si possono utilizzare altri prezzari. Per quanto concerne, invece, la verifica dei requisiti minimi e l'asseverazione degli interventi dobbiamo segnalare che i due decreti del MiSE, pur essendo stati firmati dal Ministro, non sono ancora stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Superbonus 110% e Decreto Requisiti minimi: il periodo transitorio
Per quanto riguarda i requisiti minimi, il Decreto stesso prevede che nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del decreto stesso, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.
Superbonus 110% e Decreto Asseverazioni: in attesa del 15 ottobre 2020
Per quanto concerne il Decreto Asseverazioni, l'art. 7 dello stesso prevede che "Il presente decreto, di cui l’allegato 1 e l’allegato 2 costituiscono parte integrante, è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". Per cui per poter essere operativi i due modelli di asseverazione necessari per la fruizione del beneficio e la cessione del credito, si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta del decreto stesso.
Ricordiamo, comunque, che la piattaforma telematica necessaria per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della scelta dell'opzione "cessione del credito", sarà attiva dal 15 ottobre 2020. Per quella data, dunque, si prevede che la normativa sarà completa.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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