Superbonus 110%: aggiornate le FAQ sulle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio
Dal Sottosegretario Villarosa nuove FAQ per rispondere alle domande più frequenti sulle detrazioni fiscali del 110% superbonus 110% del Decreto Rilancio
La detrazione spettante e le sue alternative
Qual è la misura della detrazione?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Ci sono alternative alla detrazione?
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Nei confronti di chi può essere disposta la cessione del credito?
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Posso utilizzare il credito d’imposta e la relativa compensazione subito, senza aspettare l’anno successivo a quello di sostenimento delle spese?
No. Come affermato anche dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. 283847 dell’8/8/2020 si applica l’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Il credito d’imposta è quindi fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare uno sconto "parziale"?
Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.
Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.