Superbonus 110% e Abusi edilizi: il punto sulle non conformità e i 3 casi previsti dalla normativa
Superbonus 110% e abusi edilizi: i casi in cui le non conformità inficiano la fruizione delle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio
Superbonus 110% e Abusi edilizi: le modifiche al Decreto Rilancio
Torniamo adesso al superbonus 110%. Presa coscienza dello stato di legittimità del patrimonio edilizio italiano, il Governo ha apportato una modifica chirurgica all'art. 119 del Decreto Rilancio. In particolare, l'art. 51, comma 3 quinquies del Decreto Agosto ha inserito all'art. 119 del Decreto Rilancio il seguente comma 13-ter:
"Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi".
In sostanza, le dichiarazioni di conformità urbanistica-edilizia e gli accertamenti dello Sportello Unico per l'Edilizia dovranno riferirsi esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi. Chiaramente questo si riferisce unicamente agli interventi trainanti, mentre resta inteso che per gli interventi trainati eventuali abusi precluderebbero l'accesso al superbonus.
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Audizione Direttore Agenzia delle Entrate