Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: procedure semplificate obbligatorie oppure no?
Il MIT risponde al quesito di una amministrazione circa l'obbligatorietà delle nuove procedure semplificate previste dal Decreto Semplificazioni
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recentemente convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) tra le quali l'attivazione a tempo di procedure semplificate per gli appalti c.d. sottosoglia, al fine di velocizzare gli affidamenti. Procedure che "dovrebbero" essere obbligatorie...o no? è una domanda che si sono poste parecchie stazioni appaltanti e a cui ha provato a rispondere il supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Parere 24/09/2020, n. 735.
Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: le nuove procedure semplificate
Il Decreto Semplificazioni ha previsto una procedura derogatoria per gli appalti sotto la soglia comunitaria, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente, sia adottato entro il 31 dicembre 2021. Per questi si applicano le seguenti procedure di affidamento.
Per i lavori:
- affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro;
- procedura negoziata, senza bando:
- previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;
- previa consultazione di almeno dieci operatori economici per importi paro o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;
- previa consultazione di almeno quindici operatori economici per importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie (art. 35 Codice dei contratti).
Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione:
- affidamento diretto per importo inferiore a 75.000 euro
- procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie comunitarie.
Procedure semplificate obbligatorie?
Ma la domanda che si è posta una stazione appaltante è "il ricorso alla procedura "semplificata" è obbligatorio, oppure si può scegliere comunque di proporre un bando di gara con le modalità "vecchie"?".
Le soglie del codice degli appalti
L'articolo 35 del codice dei contratti prevede le seguenti soglie di rilevanza comunitaria:
- euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
- euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
- euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
- euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
- euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Le nuove procedure sono obbligatorie?
Il supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risponde alla domanda in modo abbastanza "ondivago" affermando che "Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione".
In definitiva, le nuove procedure semplificate sono "obbligatorie" però...non è precluso l'utilizzo delle procedure ordinarie a patto che le stesse consentano il rispetto dei tempi più veloci previsti dal Decreto Semplificazioni.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Parere MIT 24/09/2020, n. 735IL NOTIZIOMETRO