Annullamento permesso di costruire: vale sempre il termine di 18 mesi?

Il Consiglio di Stato chiarisce che non è sempre valido il termine di 18 mesi per l'annullamento in autotutela del permesso di costruire

di Redazione tecnica - 19/01/2021

Entro quanto tempo è possibile procedere all'annullamento del permesso di costruire rilasciato? La normativa prevede 18 mesi per l'annullamento di ufficio. Ma, è sempre così?

Annullamento del permesso di costruire: al sentenza del Consiglio di Stato

Ha risposto a questi interrogativi il Consiglio di Stato con la sentenza 11 gennaio 2021, n. 343 che ci consente di fare il punto. La questione risolta dai giudici di Palazzo Spada ruota intorno al ricorso presentato per la riforma di una decisione di primo grado che, a sua volta, aveva confermato l'operato del Comune che ha annullato un permesso di costruire, prima in autotutela e poi, dopo le verifiche, definitivamente.

Secondo l'amministrazione comunale, il provvedimento è stato determinato da "falsa rappresentazione grafica dei luoghi" da parte del proprietario del terreno che non aveva inserito le corrette distanze con l'immobile del vicino, inducendo in un primo momento il comune a rilasciare l'autorizzazione. Perché, come sostiene il comune, il nuovo edificio autorizzato si sarebbe dovuto costruire a 5 metri di distanza dal confine e 10 metri dal fabbricato del vicino. Il Tar ha dato ragione all'amministrazione comunale.

Distanze da rispettare

Nella zona interessata dalla costruzione del nuovo edificio, il programma di fabbricazione impone dei distacchi minimi tra gli edifici. Si parla di 3 metri da edifici laterali, 5 metri da confini interni e 1,5 metri da confini laterali. Distanze che vanno rispettate quando non si può o non si vuole costruire "in aderenza". Nel caso ci siano pareti con finestre, il distacco minimo dovrà essere di 10 metri tra gli edifici e di 5 metri dai confini di proprietà. Ciò vale anche se nella parete dell'edificio ci sia una sola finestra.

Le tempistiche dell'autotutela

E' stato contestato all'amministrazione comunale il provvedimento di sospensione del permesso di costruire in autotutela. Secondo il proprietario del terreno arrivato in ritardo. Ma, dicono i giudici del Consiglio di Stato, "nel caso di falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, risulta inapplicabile il termine di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio".

In ogni caso, spiegano i giudici, anche a voler applicare il termine dei 18 mesi, "questo decorre solo dal momento in cui l’amministrazione abbia appreso della falsità". Nel caso analizzato, si legge nella sentenza, non si può ritenere che il comune, sin dal momento del rilascio del permesso di costruire, "fosse venuto a conoscenza del reale stato dei luoghi e della correlata falsa rappresentazione, né che l’acquisizione di tale consapevolezza fosse evincibile dalla dichiarazione del dirigente comunale, avendo attestato una corrispondenza delle opere assentite ai relativi permessi di costruire". In ogni caso, conteggiando dal giorno dell'accertamento e fino al provvedimento in autotutela, dicono i giudici, "non era ancora trascorso il termine dei 18 mesi".

La rappresentazione dei luoghi

Il nodo per i giudici è un muro che, per il proprietario del terreno è di "cinta" e non di "fabbrica" e quindi non valutabile come edificato sul confine. Ma le dimensioni del muro (altro 1,20 metri e lungo 9,20 metri) non consentono di definirlo "fabbricato" ai fini del rispetto delle distanze, ma solo un muro di cinta. Solo nella parte posteriore, in cui raggiunge il seminterrato, può essere definito muro di fabbrica ai fini del calcolo delle distanze. Ma, viste le dimensioni ridotte di questa porzione di muro, dicono i giudici, "non è sufficiente a far considerare il muro in toto come muro di fabbrica". Per i giudici non si può parlare nemmeno di muro di sostegno, come sostenevano i legali del proprietario del terreno, "visto che questa funzione può essere ascritta solo all'ultimo tratto, di appena 1,5 metri di lunghezza". Il proprietario del terreno, dunque, ha la colpa di non aver presentato una rappresentazione grafica corretta, "inducendo il Comune a ritenere che nella specie le prescrizioni urbanistiche sulle distanze fossero rispettate". È irrilevante il fatto che una parete di confine del vicino non avesse le finestre: secondo il programma di fabbricazione le distanze non sarebbero state rispettate nemmeno in questo caso. L'appello dunque è stato respinto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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