Sconto in fattura e cessione del credito prorogati solo per il Bonus 110%

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Legge di Bilancio 2021, ha prorogato al 2022 lo sconto in fattura e la cessione del credito solo per il Bonus 110%

di Redazione tecnica - 06/01/2021

Uno degli aspetti più innovativi del Decreto Rilancio è stato certamente l'art. 121 che oltre a prevedere le due opzioni alternative alla detrazione fiscale, sconto in fattura e cessione del credito, ne ha esteso la possibilità oltre al superbonus 110%.

Le principali modifiche al Superbonus 110%

Ma, andiamo con ordine. Come tutti ormai siamo a conoscenza, la Legge di Bilancio per il 2021 ha modificato pesantemente l'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Tra le modifiche più significative segnaliamo:

  • la proroga al 30 giugno 2022 per gli interventi che accedono al superbonus;
  • l'estensione del superbonus anche a:
    • interventi per la coibentazione del tetto;
    • edifici privi di APE;
    • l'eliminazione della barriere architettoniche;
    • gli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
    • gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

L'art. 121 del Decreto Rilancio

Ma come già detto, uno degli aspetti più innovativi del Decreto Rilancio è senza dubbio l'art. 121 che consente di scegliere, in luogo alla normale fruizione dell'agevolazione fiscale, due opzioni alternative:

  • lo sconto in fattura, ovvero uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito, che consente al contribuente di cedere la detrazione fiscale maturata ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Possibilità che il decreto Rilancio ha esteso, per gli anni 2020 e 2021, oltre che agli interventi previsti all'art. 119, anche agli interventi che accedono al:

  • bonus casa (art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • ecobonus
    • art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR - per l'installazione di impianti fotovoltaici;
    • art. 14 del decreto legge n. 63/2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecosismabonus);
    • art. 16-ter del decreto legge n. 63/2013 per installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • sismabonus (art. 16 del decreto legge n. 63/2013) anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);
  • bonus facciate (art. 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160).

Sconto in fattura e cessione del credito prorogati al 2022 solo per il Superbonus 110%

Benché queste siano state possibilità molto apprezzate da contribuenti e professionisti, l'art. 1, comma 67 della Legge di Bilancio per il 2021 ha aggiunto il comma 7-bis all'art. 121 del Decreto Rilancio:

7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119.

Ciò vuol dire che sconto in fattura e cessione del credito sono estesi al 2022 per gli interventi (trainanti e trainati) che accedono al superbonus 110% ma non agli altri che potranno accedervi solo fino al 31 dicembre 2021.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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