Superbonus 2021: via libera agli edifici con più unità immobiliari e unico proprietario

La Legge di Bilancio 2021 ha modificato l’art. 119, comma 9, lettera a) inserendo tra i beneficiari del superbonus anche gli edifici non in condominio

di Redazione tecnica - 18/01/2021

Superbonus 2021: come sono cambiate le detrazioni fiscali del 110% dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2021?

Superbonus 2021 e Legge di Bilancio

Sono tante le novità arrivate dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) che, tra le altre cose, è intervenuta modificando gli articoli 119 e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Tra le modifiche ricordiamo:

  • le modifiche all’orizzonte temporale di fruizione delle detrazioni fiscali che passa al 30 giugno 2021;
  • la proroga al 31 dicembre 2022 per la detrazione fruita dai condomini che entro il 30 giugno 2022 hanno completato almeno il 60% dei lavori;
  • l’estensione del bonus 110% anche:
    • agli interventi per la coibentazione del tetto;
    • agli edifici privi di APE;
    • agli interventi per l'eliminazione della barriere architettoniche;
  • la puntuale definizione di unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
  • la proroga al 31 dicembre 2022 per le opzioni alternative alla fruizione diretta del superbonus (sconto in fattura e cessione del credito).

Superbonus 2021 ed edifici con più unità immobiliari e unico proprietario

Una delle principali modifiche riguarda l’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio, con la quale si è inserito tra i beneficiari del superbonus anche gli edifici non in condominio.

In particolare, con la modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2021, le detrazioni previste per gli interventi trainanti e trainati (ecobonus 110% e sismabonus 110%) possono essere utilizzate anche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

In questo modo viene bypassato in parte il vincolo interpretativo dell’Agenzia delle Entrate che sin dalla prima circolare (la n. 24/E dell’8 agosto 2020) ha sempre fatto presente che il bonus fiscale previsto dal Decreto Rilancio poteva essere utilizzato solo per:

  • condomini;
  • edifici unifamiliari;
  • unità immobiliari in edifici plurifamiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti;

escludendo, quindi, gli edifici con più unità immobiliari ma unico proprietario.

La modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2021 fa rientrare dentro l’agevolazione gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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