Bonus facciate anche in caso di parziale visibilità
L'Agenzia delle Entrate chiarisce uno dei requisiti previsti per la fruizione del bonus facciate: la visibilità su strada pubblica
Una delle condizioni di accesso al bonus facciate è relativa alla visibilità delle stesse dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Un concetto su cui si è discusso tanto e sul quale è tornata ancora una volta anche l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 59 del 28 gennaio 2021.
Bonus facciate: il quesito all'Agenzia delle Entrate
Nel nuovo caso trattato dall'Agenzia delle Entrate l'istante fa presente di essere residente in un condominio che intende eseguire alcuni lavori di ripristino dell'intonaco e dei frontalini dei poggioli. Il condominio in questione è composto da cinque piani fuori terra e, dalla strada pubblica, sono visibili tre lati vale a dire il frontale e i due laterali, mentre non è visibile il piano terra delle due facciate laterali condominiali.
Per questo chiede di sapere se esistono i presupposti per fruire della detrazione fiscale del 90% prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate).
La visibilità su strada
Dopo aver ricordato i presupposti normativi per accedere al bonus facciate, l'Agenzia delle Entrate è entrata nel merito del concetto di visibilità su strada o da suolo pubblico. Sull'argomento e rispondendo al quesito dell'istante, ha chiarito che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, il bonus facciate spetti per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell'edificio anche se le stesse siano solo parzialmente visibili dalla strada (quattro piani su cinque).
L'Agenzia delle Entrate ha anche ammesso che la valutazione di quali facciate siano visibili o in parte visibili dalla strada, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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