Superbonus 110%, impianto termico e condizionatori tra chiarimenti e dubbi

La sostituzione delle pompe di calore "aria-aria" può essere considerata un intervento trainante per accedere al superbonus?

di Gianluca Oreto - 22/01/2021

Uno degli aspetti più controversi del superbonus, sul quale discutono tecnici e installatori, riguarda certamente l'impianto termico.

Superbonus 110% e impianto termico

Alla base del doppio salto di classe previsto come requisito dal Decreto Rilancio, vi è infatti il "miglioramento energetico" inteso come riduzione dei fabbisogni energetici. Mentre gli interventi previsti all'art. 119, comma 1, lettere b) e c) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 parlano chiaramente di sostituzione degli impianti di riscaldamento, per l'intervento di isolamento termico, lettera a),non si fa alcun riferimento alla presenza dell'impianto termico.

Una assenza che, unita ad alcuni chiarimenti pubblicati in un documento dal sottosegretario Alessio Villarosa, hanno lasciato più di un dubbio sulla necessità che l'immobile sia riscaldato per la fruizione del superbonus in caso di intervento di isolamento termico

Da una parte i termotecnici che chiedono come sia possibile parlare di miglioramento energetico di un immobile o vano non riscaldato. Dall'altra i professionisti che fanno le loro considerazioni prendendo come unifico riferimento la normativa e i chiarimenti arrivati negli ultimi mesi.

Le perplessità per le unità collabenti e le pertinenze

I dubbi crescono se consideriamo le unità collabenti. In una delle recenti FAQ pubblicate sul nuovo sito del Governo è stato chiarito che il superbonus (ecobonus e sismabonus) possono essere utilizzati anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti). Viene anche specificato che ai fini dell'ecobonus, per gli edifici collabenti nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Salvo poi ammettere in un'altra FAQ che la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale centralizzato che non è al servizio di tutte le unità immobiliari presenti nell'edificio in condominio può essere considerato intervento trainante per tutte le unità immobiliari che costituiscono l'edificio oggetto di intervento.

In sostanza, le unità collabenti possono avere un impianto di riscaldamento non funzionante ma deve, comunque, essere presente per accedere al superbonus mediante un intervento di isolamento termico a cappotto che potrà riguardare solo i vani serviti da questo impianto non funzionante (follia!!!!).

Stessa considerazione per le pertinenze, definite dall'art. 817 del codice civile come: "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa". Come spiega il Governo nelle sue FAQ, è possibile effettuare un intervento trainante anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 119 del decreto Rilancio.

Sono considerate pertinenze le seguenti categorie catastali:

  • C/2, magazzini e locali di deposito, cantine, soffitti, solai;
  • C/6, stalle, scuderie, rimesse, posti auto, autorimesse (senza fine di lucro);
  • C/7, tettoie chiuse o aperte.

Alzi la mano chi ha una pertinenza dotata di impianto di riscaldamento.

Sostituzione impianto termico e limiti di spesa

Altra stranezza riguarda la FAQ A06.5 che parla di intervento sull'impianto termico centralizzato e chiede se concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile anche le pertinenze non servite dall'impianto termico? Stranamente la risposta è positiva...mi chiedo, però, come la mettiamo con la necessità che ci sia un impianto anche non funzionante? Cito testualmente uno stralcio della risposta "si è ritenuto irrilevante la circostanza che le pertinenze fossero o meno servite dall'impianto termico".

La definizione di impianto termico

Altra considerazione da fare riguarda la definizione di impianto termico. La FAQ A07.1 spiega cosa si definisce per impianto termico ammettendo che ai sensi del punto l-tricies del comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come recentemente modificato dal d.lgs. 10 giugno 2020, n. 48, si intende: "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». La stessa FAQ afferma che ai fini del Superbonus è necessario che l'impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell'immobile oggetto di intervento.

La sostituzione degli impianti di riscaldamento

Per finire, in un'altra FAQ messa a punto dal Governo si risponde alla domanda se in un edificio unifamiliare la sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente formato da tre pompe di calore "aria-aria" dislocate nei vari ambienti con altrettante pompe possa rientrare nel superbonus oppure serve che il nuovo impianto di riscaldamento debba essere del tipo "centralizzato" e cioè avere una pompa di calore "aria-aria" multisplit di potenza pari alla somma delle potenze delle pompe di calore esistenti.

La risposta del Governo è chiara: "Qualora le tre distinte pompe di calore rappresentino gli unici generatori di calore e, pertanto, non sono presenti ulteriori generatori nel libretto di impianto per la climatizzazione di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2014 - che definisce i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - si ritiene, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, che tra gli interventi trainanti di cui all'articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto Rilancio, rientri anche la mera sostituzione delle tre pompe di calore esistenti con altrettante di potenza termica idonea al riscaldamento degli ambienti dell'unità immobiliare, nel rispetto di quanto previsto dal punto 10.1 dell'Allegato A al decreto interministeriale 6 agosto 2020".

Stufe portatili

Come la mettiamo, infine, con tutte quelle abitazioni ed edifici riscaldati dalle classiche stufe a gas o elettriche portatili? queste non necessitano di isolamento termico a cappotto per essere migliorate energeticamente?

Edifici privi di APE

Altro dubbio nasce leggendo il comma 1-quater inserito all'art. 119 del Decreto Rilancio dalla Legge di Bilancio 2021. Mediante questo nuovo comma, si apre al cappotto termico per gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Anche in questo caso alzi la mano chi conosce un edificio privo di copertura o di uno o più muri perimetrali, che sia provvisto però di impianto termico (funzionante o meno).

Conclusioni

Personalmente ritengo la detrazione fiscale del 110% prevista dal Decreto Rilancio una possibilità straordinaria per consentire a tutti (o quasi) di migliorare energeticamente e strutturalmente le condizioni della propria abitazione. Purtroppo, però, come ogni norma anche questa non è esente da dubbi interpretativi che portano a riflessioni e confronti.

Mi chiedo ad esempio perché si parli esclusivamente di immobili di natura residenziale. Gli edifici commerciali non sono energivori? mi domando anche per quale motivo prevedere inutili complicazioni con l'impianto termico per l'isolamento termico quando il beneficio potrebbe essere esteso tranquillamente a tutti. Ma soprattutto mi interrogo sul motivo del 110% quando sarebbe stato sufficiente il 90% (come per il bonus facciate) senza troppi vincoli e limitazioni ma con la consapevolezza che quel 10% non coperto sarebbe servito ad avvicinare solo i contribuenti interessati e non gli affaristi (come accaduto ad esempio per i primi conto energia nel fotovoltaico).

Concludo dicendo che spesso semplicità e inclusione sono le migliori soluzioni per scrivere norme non dico esenti da errori ma almeno il più possibile chiare a tutti.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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