Esclusione automatica: come applicarla dopo il Decreto Semplificazioni
Il TAR per la Puglia si esprime sull'esclusione automatica delle offerte a seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti dal Decreto Semplificazioni
Esclusione automatica delle offerte, Codice dei contratti e Decreto Semplificazioni. Si parla di questo nella sentenza 22 gennaio 2021, n. 113 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia è intervenuto sulle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) dal Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni). Con specifico riferimento alle norme relative all'esclusione automatica delle offerte così come prevista all’articolo 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni.
Esclusione automatica e Decreto Semplificazioni: la lettera di invito
Il TAR pugliese ha ricordato il citato art. 1, comma 3 nel quale è precisato che "Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”.
Secondo i giudici di primo grado, ove la specifica indicazione relativa all'esclusione automatica non sia prevista nella lettera d’invito, non può esigersi dall’impresa partecipante alla gara un grado di conoscenza della normativa di riferimento, anche quando la stessa non sia stata previamente richiamata nel bando di gara.
Conferme dalla Corte UE
E ciò è, anche, stato precisato nella sentenza della Corte europea 2 giugno 2016, C-27/15 con cui la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un'interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all'operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice”.
Conclusioni
In conclusione, dunque, il Tar Puglia sezione di Lecce ha rigettato il ricorso di un’impresa che aveva lamentato la violazione dell’art. 1 dl. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, che prevede una causa di esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale.
La censura per il Tar è infondata per il fatto stesso che l’utilizzazione del citato articolo 1 che deroga alcune norme del Codice dei contratti non è espressamente prevista nella lex specialis di gara.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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