A TUTELA IL PRINCIPIO DELLA CONOSCIBILITA’ DELLA PROPOSTA
Una società che è partecipata da enti pubblici deve essere tutelata nella piena conoscibilità di una proposta presentata in project financing, per non altera...
Una società che è partecipata da enti pubblici deve essere tutelata
nella piena conoscibilità di una proposta presentata in project
financing, per non alterare la concorrenza. E’ quanto stabilito
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con delibera
n. 222/2007. Il caso in esame riguarda il project financing per il
grande raccordo anulare di Padova presentato dalla G.r.a. di
Padova, società partecipata da enti pubblici. L’importo
dell’investimento ammonta a 322 milioni di euro; il problema era
stato posto dalla Ati società italiana per condotte d’acqua
Astaldi, che contestava la legittimità della procedura avviata
dalla regione Veneto, in relazione al difetto informativo di
pubblicizzazione della proposta: eventuali concorrenti interessati
a presentare proposte si sarebbero ritrovati in un evidente
squilibrio.
La delibera ritiene illegittimo l’operato della regione per il fatto che la società “ha potuto usufruire del lusso delle informazioni e conoscenze proprie degli enti territoriali che, al contempo, ne detenevano il capitale azionario ed espletavano funzioni di governo e gestione dello stesso territorio interessato dalla realizzazione dell’intervento di che trattasi”.
Secodo l’Autorità questo elemento risulta essenziale “sotto il profilo del rispetto della simmetria informativa nei confronti di eventuali soggetti provati interessati alla presentazione di proposte alternative. (...) E’ indispensabile non alterare il confronto paritario tra soggetti economici secondo le regole di mercato.”
La palla passa, quindi, all’amministrazione regionale che dovrà risolvere la questione sanando i vizi riscontrati dall’Autorità che, inoltre, riscontra che la partecipazione del capitale pubblico ridimensiona il profilo dell’assunzione del rischio di gestione dell’opera.
La delibera ritiene illegittimo l’operato della regione per il fatto che la società “ha potuto usufruire del lusso delle informazioni e conoscenze proprie degli enti territoriali che, al contempo, ne detenevano il capitale azionario ed espletavano funzioni di governo e gestione dello stesso territorio interessato dalla realizzazione dell’intervento di che trattasi”.
Secodo l’Autorità questo elemento risulta essenziale “sotto il profilo del rispetto della simmetria informativa nei confronti di eventuali soggetti provati interessati alla presentazione di proposte alternative. (...) E’ indispensabile non alterare il confronto paritario tra soggetti economici secondo le regole di mercato.”
La palla passa, quindi, all’amministrazione regionale che dovrà risolvere la questione sanando i vizi riscontrati dall’Autorità che, inoltre, riscontra che la partecipazione del capitale pubblico ridimensiona il profilo dell’assunzione del rischio di gestione dell’opera.
a cura di Paola Bivona
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