ACCERTAMENTO A DECADENZA CONGELATA
Il triennio per contestare la perdita del beneficio parte dall'anno successivo alla registrazione della cessione In caso di vendita dell'abitazione acquista...
Il triennio per contestare la perdita del beneficio parte
dall'anno successivo alla registrazione della cessione
In caso di vendita dell'abitazione acquistata con i benefici prima casa anteriormente al compimento del quinquennio, il termine triennale, previsto dall'articolo 76 del Dpr 131/1986, per l'accertamento dell'intervenuta decadenza dalle agevolazioni fiscali decorre dall'anno successivo alla data di registrazione dell'atto di cessione. Così la Cassazione, con la sentenza n. 28880/2008.
La vicenda processuale
Un contribuente aveva acquistato un'abitazione, dichiarando, nell'atto, di voler beneficiare delle agevolazioni "prima casa" (imposta di registro al 3% e tributi ipotecari e catastali in misura fissa).
Prima dei cinque anni dall'acquisto, l'immobile era stato rivenduto, con conseguente decadenza dai benefici e relativo avviso di accertamento, emesso dall'ufficio per recuperare maggiori imposte e sanzioni.
Il contribuente proponeva ricorso in Ctp, deducendo l'intempestività e la tardività dell'atto per intervenuta decadenza della pretesa impositiva, essendo decorso il termine triennale di cui all'articolo 76, comma 2, del Testo unico dell'imposta di registro (Tur), in base al quale "salvo quanto disposto nel comma 1 bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di tre anni".
La Ctr accoglieva l'appello dell'ufficio, rilevando come, nel caso in esame, il termine triennale di decadenza fosse stato rispettato, dal momento che lo stesso andava calcolato a partire dallo spirare dell'anno successivo al trasferimento.
Il contribuente proponeva ricorso in Cassazione, lamentando l'erronea interpretazione dell'articolo 16 del Dl 155/1993, aggiuntivo della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa allegata al Tur.
La tesi era che dalla regola in base alla quale non si procede al recupero delle imposte qualora il contribuente, entro un anno dalla vendita, acquisti un altro immobile da adibire ad abitazione principale, non può automaticamente desumersi lo spostamento in avanti dell'instaurarsi del potere-dovere dell'ente impositore di contestare al contribuente le maggiori imposte dovute in caso di vendita infraquinquennale, considerato che la perdita del trattamento agevolato è collegata esclusivamente al trasferimento anticipato rispetto a quanto prescritto dalla legge e non può rimanere "sospesa", a pena di violare il complesso delle regole vigenti in materia di decadenza.
La normativa non sarebbe, a dire del ricorrente, rivolta all'ufficio impositore, per il quale il termine triennale di decadenza per le maggiori imposte dovute resterebbe computabile a partire dal momento in cui viene a conoscenza del fatto determinante la perdita dei benefici fiscali, ma avrebbe, in realtà, quale referente esclusivamente lo stesso contribuente, a cui spetta il compito di provare la "reviviscenza" del regime agevolato, attraverso l'acquisto di un altro immobile da effettuarsi entro un anno dalla vendita del precedente.
La Cassazione, tuttavia, non ha accolto l'interpretazione fornita dal ricorrente, precisando che:
In caso di vendita dell'abitazione acquistata con i benefici prima casa anteriormente al compimento del quinquennio, il termine triennale, previsto dall'articolo 76 del Dpr 131/1986, per l'accertamento dell'intervenuta decadenza dalle agevolazioni fiscali decorre dall'anno successivo alla data di registrazione dell'atto di cessione. Così la Cassazione, con la sentenza n. 28880/2008.
La vicenda processuale
Un contribuente aveva acquistato un'abitazione, dichiarando, nell'atto, di voler beneficiare delle agevolazioni "prima casa" (imposta di registro al 3% e tributi ipotecari e catastali in misura fissa).
Prima dei cinque anni dall'acquisto, l'immobile era stato rivenduto, con conseguente decadenza dai benefici e relativo avviso di accertamento, emesso dall'ufficio per recuperare maggiori imposte e sanzioni.
Il contribuente proponeva ricorso in Ctp, deducendo l'intempestività e la tardività dell'atto per intervenuta decadenza della pretesa impositiva, essendo decorso il termine triennale di cui all'articolo 76, comma 2, del Testo unico dell'imposta di registro (Tur), in base al quale "salvo quanto disposto nel comma 1 bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di tre anni".
La Ctr accoglieva l'appello dell'ufficio, rilevando come, nel caso in esame, il termine triennale di decadenza fosse stato rispettato, dal momento che lo stesso andava calcolato a partire dallo spirare dell'anno successivo al trasferimento.
Il contribuente proponeva ricorso in Cassazione, lamentando l'erronea interpretazione dell'articolo 16 del Dl 155/1993, aggiuntivo della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa allegata al Tur.
La tesi era che dalla regola in base alla quale non si procede al recupero delle imposte qualora il contribuente, entro un anno dalla vendita, acquisti un altro immobile da adibire ad abitazione principale, non può automaticamente desumersi lo spostamento in avanti dell'instaurarsi del potere-dovere dell'ente impositore di contestare al contribuente le maggiori imposte dovute in caso di vendita infraquinquennale, considerato che la perdita del trattamento agevolato è collegata esclusivamente al trasferimento anticipato rispetto a quanto prescritto dalla legge e non può rimanere "sospesa", a pena di violare il complesso delle regole vigenti in materia di decadenza.
La normativa non sarebbe, a dire del ricorrente, rivolta all'ufficio impositore, per il quale il termine triennale di decadenza per le maggiori imposte dovute resterebbe computabile a partire dal momento in cui viene a conoscenza del fatto determinante la perdita dei benefici fiscali, ma avrebbe, in realtà, quale referente esclusivamente lo stesso contribuente, a cui spetta il compito di provare la "reviviscenza" del regime agevolato, attraverso l'acquisto di un altro immobile da effettuarsi entro un anno dalla vendita del precedente.
La Cassazione, tuttavia, non ha accolto l'interpretazione fornita dal ricorrente, precisando che:
- in tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della "prima casa", la decadenza dal beneficio, comminata dalle discipline della materia succedutesi nel corso del tempo, nell'ipotesi di vendita dell'immobile prima del compimento di un quinquennio dall'acquisto, è stata esclusa nel caso di acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'alienazione di quello acquistato fruendo dell'agevolazione
- il termine triennale decadenziale decorre a partire dall'anno successivo alla data di registrazione dell'atto di cessione dell'immobile, precedentemente acquisito con i benefici prima casa.
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