AFFIDAMENTI DIRETTI
Un'autorità pubblica non può attribuire senza previo espletamento di gara una concessione di pubblici servizi a una società se l'operazione non ha rilevanza ...
Un'autorità pubblica non può attribuire senza previo espletamento
di gara una concessione di pubblici servizi a una società se
l'operazione non ha rilevanza puramente interna.
La sentenza sul ricorso n. 534 del 2004, proposto dal Comune di Pistoia, contro la società Energy Service s.r.l., e nei confronti della società Publienergia s.p.a., consente l’analisi normativa sull’appalto di gestione del calore in house negli uffici comunali, affidati perciò direttamente senza l’espletamento di una gara. Il TAR ha ritenuto fondato ed assorbente il motivo con il quale si è sostenuto che la c.d. “gestione calore” non possa configurarsi come servizio pubblico locale ai sensi dell’art.112 del d.lgs n.267/2000, in quanto attività espletata in favore dell’ente locale e non dei membri della comunità comunale.
La sentenza pone perciò l’attenzione sull’obbligo di procedere alla scelta del contraente secondo le procedure ad evidenza pubblica di cui al dlgs n. 157/1995, e, quindi, l’illegittimità dell’affidamento diretto dell’appalto ad una società per azioni a capitale pubblico e privato, secondo la previsione dell’art.113 del dlgs n. 267/2000, concernente appunto le modalità di svolgimento dei servizi pubblici locali.
In merito il nuovo codice degli appalti, di recepimento delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE, fa riferimento anche alla sentenza 18 novembre 1999, causa 107/98 della Corte di Giustizia europea nella quale si ribadisce che l’affidamento diretto è consentito ove l'ente locale eserciti sull'affidatario un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e questo realizzi la parte più importante della propria attività esclusivamente con l'ente controllante.
La sentenza pone poi attenzione sulle condizioni di affidamento tra le Amministrazioni appaltatrici e le società controllate dalle stesse, con esclusione, in linea di principio, che il diritto comunitario possa imporre un modulo che riproduca, tra Amministrazione e società affidataria, quella forma di dipendenza che è tipica degli uffici interni all’ente.
In ultimo sono rilevanti le analisi normative sui requisiti tecnici strettamente connessi alla gestione del servizio energetico, che attiene alla pretesa mancanza della abilitazioni prescritte dalla legge n.46/1990 per svolgere il servizio appaltato, nella duplice condizione di servizio e fornitura.
La sentenza sul ricorso n. 534 del 2004, proposto dal Comune di Pistoia, contro la società Energy Service s.r.l., e nei confronti della società Publienergia s.p.a., consente l’analisi normativa sull’appalto di gestione del calore in house negli uffici comunali, affidati perciò direttamente senza l’espletamento di una gara. Il TAR ha ritenuto fondato ed assorbente il motivo con il quale si è sostenuto che la c.d. “gestione calore” non possa configurarsi come servizio pubblico locale ai sensi dell’art.112 del d.lgs n.267/2000, in quanto attività espletata in favore dell’ente locale e non dei membri della comunità comunale.
La sentenza pone perciò l’attenzione sull’obbligo di procedere alla scelta del contraente secondo le procedure ad evidenza pubblica di cui al dlgs n. 157/1995, e, quindi, l’illegittimità dell’affidamento diretto dell’appalto ad una società per azioni a capitale pubblico e privato, secondo la previsione dell’art.113 del dlgs n. 267/2000, concernente appunto le modalità di svolgimento dei servizi pubblici locali.
In merito il nuovo codice degli appalti, di recepimento delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE, fa riferimento anche alla sentenza 18 novembre 1999, causa 107/98 della Corte di Giustizia europea nella quale si ribadisce che l’affidamento diretto è consentito ove l'ente locale eserciti sull'affidatario un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e questo realizzi la parte più importante della propria attività esclusivamente con l'ente controllante.
La sentenza pone poi attenzione sulle condizioni di affidamento tra le Amministrazioni appaltatrici e le società controllate dalle stesse, con esclusione, in linea di principio, che il diritto comunitario possa imporre un modulo che riproduca, tra Amministrazione e società affidataria, quella forma di dipendenza che è tipica degli uffici interni all’ente.
In ultimo sono rilevanti le analisi normative sui requisiti tecnici strettamente connessi alla gestione del servizio energetico, che attiene alla pretesa mancanza della abilitazioni prescritte dalla legge n.46/1990 per svolgere il servizio appaltato, nella duplice condizione di servizio e fornitura.
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