AFFIDAMENTO SOLO AD INGEGNERI
La progettazione e la conduzione di opere idrauliche non possono essere affidate ad architetti in quanto di competenza degli ingegneri. Questo è in sintesi q...
La progettazione e la conduzione di opere idrauliche non possono
essere affidate ad architetti in quanto di competenza degli
ingegneri. Questo è in sintesi quanto stabilito dal TAR Calabro di
Catanzaro che ha confermato la competenza professionale esclusiva
degli ingegneri per la progettazione e conduzione di opere
idrauliche.
Il TAR ha risposto in merito ad un ricorso presentato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri che ha impugnato una delibera che affidava l'incarico progettuale della rete di distribuzione idrica comunale ad una équipe di tecnici, composta da 5 ingegneri e 2 architetti. Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri ha fatto presente come questa delibera violasse gli articoli 51 e 52 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che affermano:
Ai posteri l'ardua sentenza…
Il TAR ha risposto in merito ad un ricorso presentato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri che ha impugnato una delibera che affidava l'incarico progettuale della rete di distribuzione idrica comunale ad una équipe di tecnici, composta da 5 ingegneri e 2 architetti. Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri ha fatto presente come questa delibera violasse gli articoli 51 e 52 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che affermano:
- Art. 51 - Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
- Art. 52 - Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 , per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.
Ai posteri l'ardua sentenza…
A cura di Ilenia
Cicirello
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