AL COMUNE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
L'amministrazione statale non può sostituire la propria valutazione tecnico-discrezionale a quella effettuata dal Comune che, in sede di rilascio del nulla o...
L'amministrazione statale non può sostituire la propria valutazione
tecnico-discrezionale a quella effettuata dal Comune che, in sede
di rilascio del nulla osta paesaggistico, ritiene, anche se con
motivazione sintetica, l'insussistenza di alcun pregiudizio alla
conservazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi
interessati dall'intervento in questione.
Questo in sintesi il contenuto della sentenza 4726 dello scorso 6 ottobre, mediante la quale i giudici del Consiglio di Stato hanno respinto l'appello presentato dal Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici contro un impresa e il comune che le aveva rilasciato il nullaosta paesaggistico per la realizzazione di una villa monofamiliare da ubicare su un lotto facente parte di un piano di lottizzazione regolarmente approvato e per cui l'Assessorato regionale della pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport aveva espresso parere favorevole.
I giudici di Palazzo Spada hanno respinto l'appello concordando con quanto affermato in primo grado dai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale, che aveva ritenuto fondato il ricorso presentato contro l'annullamento del nulla osta paesaggistico da parte del Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, denunciando l'illegittimità dell'avversato annullamento, perché fondato sull'erroneo convincimento che il nullaosta non fosse sorretto da congrua motivazione.
Come sostenuto dal Consiglio di Stato, il Comune, cui, in virtù di una legge regionale, compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, non può emettere il nullaosta se non dopo aver valutato la compatibilità dell'intervento da realizzare con il bene paesaggistico tutelato, esternando, nel far ciò, le ragioni che ispirano la scelta, fosse essa negativa o positiva. In relazione a tale motivazione, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato l'argomentazione da parte del Comune per il rilascio del nullaosta, affermando, dunque, l'illegittimità dell'avversato annullamento.
Questo in sintesi il contenuto della sentenza 4726 dello scorso 6 ottobre, mediante la quale i giudici del Consiglio di Stato hanno respinto l'appello presentato dal Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici contro un impresa e il comune che le aveva rilasciato il nullaosta paesaggistico per la realizzazione di una villa monofamiliare da ubicare su un lotto facente parte di un piano di lottizzazione regolarmente approvato e per cui l'Assessorato regionale della pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport aveva espresso parere favorevole.
I giudici di Palazzo Spada hanno respinto l'appello concordando con quanto affermato in primo grado dai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale, che aveva ritenuto fondato il ricorso presentato contro l'annullamento del nulla osta paesaggistico da parte del Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, denunciando l'illegittimità dell'avversato annullamento, perché fondato sull'erroneo convincimento che il nullaosta non fosse sorretto da congrua motivazione.
Come sostenuto dal Consiglio di Stato, il Comune, cui, in virtù di una legge regionale, compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, non può emettere il nullaosta se non dopo aver valutato la compatibilità dell'intervento da realizzare con il bene paesaggistico tutelato, esternando, nel far ciò, le ragioni che ispirano la scelta, fosse essa negativa o positiva. In relazione a tale motivazione, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato l'argomentazione da parte del Comune per il rilascio del nullaosta, affermando, dunque, l'illegittimità dell'avversato annullamento.
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
Sentenza.pdfIL NOTIZIOMETRO