AL VIA LA RIFORMA
Come previsto nella nuova Finanziaria, i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell'Economia e Finanze hanno firmato, il 31 gennaio scorso, i decr...
Come previsto nella nuova Finanziaria, i Ministri del Lavoro e
della Previdenza Sociale e dell'Economia e Finanze hanno firmato,
il 31 gennaio scorso, i decreti che attuano le disposizioni
previste in materia di conferimento del TFR e di Previdenza
complementare.
In particolare, è previsto che:
Se il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro può trasferire il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.
In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti:
a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell’anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l’importo del TFR è rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a);
b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine di sei mesi dall’assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all’articolo 8, comma 7, lettera b), del Decreto; c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento al Fondo istituito dall’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006.
Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del presente decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione chetale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2 allegato al presente decreto entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione.
In particolare, è previsto che:
- i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un contratto di lavoro in essere entro il 31 dicembre 2006, possono decidere di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero di mantenerlo secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile, ferma restando l’applicazione dell’articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR1 allegato al decreto del 31 gennaio scorso, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro.
- i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro,possono manifestare, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, ovvero di mantenerlo secondo le previsioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, fermo restando l’applicazione dell’articolo 1, comma 756, della legge finanziaria 2007. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato al decreto del 31 gennaio scorso, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro.
Se il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro può trasferire il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.
In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti:
a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell’anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l’importo del TFR è rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a);
b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine di sei mesi dall’assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all’articolo 8, comma 7, lettera b), del Decreto; c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento al Fondo istituito dall’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006.
Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del presente decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione chetale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2 allegato al presente decreto entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione.
A cura di Gianluca
Oreto
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