ALLARME RIBASSI: IL TAR RESPINGE IL RICORSO DEL FIOPA CONTRO IL MASSIMO RIBASSO

Respinto di il ricorso presentato dalla Federazione Interregionale Ordini degli Ingegneri del Piemonte e e V. D'Aosta (F.I.O.P.A.) e dall’Ordine Ingegneri Re...

13/11/2009
Respinto di il ricorso presentato dalla Federazione Interregionale Ordini degli Ingegneri del Piemonte e e V. D'Aosta (F.I.O.P.A.) e dall’Ordine Ingegneri Regione Valle D'Aosta contro il Politecnico di Torino per l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione delle fasi definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misurazione e contabilità, relativamente all'intervento di realizzazione di parcheggio pluripiano interrato con sistemazione dell'area a raso in verde attrezzato presso la Cittadella Politecnica del Comune di Torino.

Lo ha affermato la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte con l’ordinanza n. 830 del 26 ottobre scorso. Ricordiamo che la FIOPA aveva aspramente criticato l'aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso del progetto per la realizzazione del parcheggio pluriplano interrato presso la Cittadella del Politecnico di Torino, del valore complessivo di oltre 19 milioni di euro (leggi articolo).

La sentenza del TAR ha suscitato lo stupore di associazioni di categoria ed ordini professionali, tra i quali segnaliamo quello dell’Ordine degli Architetti di Torino che, in attesa del giudizio di secondo grado, hanno definito il massimo ribasso un ”fenomeno degenerativo che porta all’aggiudicazione di incarichi professionali a fronte di compensi scandalosamente ribassati, tali da far dubitare non soltanto del mantenimento di livelli di sussistenza nell’esercizio della professione, ma anche della qualità prestazionale offerta”.

Lo stesso Presidente dell’Ordine Architetti di Torino, Riccardo Bedrone, ha denunciato: “Assistiamo a un indecoroso gioco al massacro condotto a colpi di ribassi sul prezzo, senza che alcun altro criterio di aggiudicazione di incarichi pubblici possa fare premio al confronto con il costo. Questo inammissibile andazzo preoccupa e deve portare a una seria riflessione sullo stato dell’arte della legislazione vigente. Va quantomeno ripristinato un minimo di equilibrio che salvaguardi tutti i principi cui la collettività deve ispirarsi, senza che il solo obiettivo della libertà incontrastata della concorrenza possa superare ogni altro principio”.

In un proprio comunicato, l’Ordine degli Architetti di Torino ha fatto presente 6 punti fondamentali che le stazioni appaltanti dovrebbero tener conto, ovvero:
  • la tariffa non è stata abrogata;
  • in materia di appalti pubblici, non è stato neppure abrogato il DM 4/4/01;
  • i corrispettivi di cui al decreto possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento;
  • se le Amministrazioni intendono discostarsi dalle previsioni del decreto, spetta loro di motivare adeguatamente le ragioni della scelta;
  • l’offerta economica non può essere valutata in modo tale da stravolgere il risultato finale ma con un grado di incidenza certamente minore di altri elementi (di qualità) dell’offerta complessiva;
  • le offerte anomale devono essere oggetto di verifica (e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti espulsivi, in caso di accertata anomalia).
Ricordiamo che il bando in questione era stato aggiudicato ad un’impresa con un ribasso record del 75,11% sulla base d'asta. Da qui era partita la decisione della FIOPA di denunciare l'accaduto all'Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici e contestualmente presentare ricorso al TAR del Piemonte.

Ma vediamo nel dettaglio la risposta del Tribunale Amministrativo Regionale Piemontese.

Innanzitutto il TAR ha precisato che la ricorrente Federazione Interregionale Ordini degli Ingegneri del Piemonte e V. D'Aosta (FIOPA) risulta essere priva della rappresentatività dei professionisti iscritti ai relativi Ordini professionali, poiché essa a norma dell’art. 2 del suo Statuto, “coordina l’attività degli Ordini aderenti” senza assolvere a funzioni e compiti di diretta rappresentanza degli iscritti. In relazione a questa considerazione la legittimazione al ricorso è stata riconosciuta solo all’Ordine degli Ingegneri della Val d’Aosta.

Ciò premesso, il TAR ha ritenuto infondata la censura di violazione dell’art. 88, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 (Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse), secondo cui ”La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi”.

Il TAR ha, difatti, chiarito che il suddetto articolo non vieta che nella valutazione di anomalia la relativa Commissione possa assumere a riferimento parametri ed elementi guida individuati nella relazione redatta dal RUP per lo scrutinio di anomalia effettuato in occasione della precedente aggiudicazione della stessa gara, considerando che il giudizio di congruità impugnato ha avuto ad oggetto gli elementi costitutivi dell’offerta del contro-interessato, quali il costo offerto e l’orario stimato dal medesimo, valutati congrui in rapporto alla loro stima dal RUP formulata nei valori minimi, e tenuto nel debito conto, com’è doveroso nel quadro di un giudizio di affidabilità complessiva che connota la valutazione di anomalia o congruità delle offerte nelle pubbliche gara, il dato che l’offerta del contro-interessato si collocava di gran lunga al di sopra di detto minimo.

Il TAR ha, inoltre, rilevato che il suo sindacato, per quanto concerne valutazioni tecnicamente discrezionali espresse dagli organi amministrativi deputati alla valutazione di anomalia, è limitato ai profili di manifesta incongruenza, illogicità ed irragionevolezza, difetto di istruttoria o di motivazione e travisamento dei fatti, e che il RUP in questione ha perfettamente chiarito con una relazione analitica e adeguatamente motivata, considerando 8 ore al giorno per i 90 giorni previsti in disciplinare, moltiplicati per i 4 professionisti specialisti e così giungendo, attraverso la moltiplicazione di tali 2880 ore remunerate ad € 51/h, all’importo finale di € 146.880, ampiamente superato dall’offerta del contro-interessato pari ad € 238.258.

Per quanto riguarda, invece, la censura relativa alla contestata figura del progettista esperto in impianti, lamentata generica a fronte del disciplinare che contempla sottospecialità di detta figura (per impianti meccanici, termo sanitari, elettrici, etc.), il TAR ha rilevato che il disciplinare di gara non escludeva che dette sottospecialità di impianti possano essere progettate dallo stesso progettista già specialista in impianti e, dall’altro, che non è dato apprezzare differenze retributive tra le additate differenti sottospecializzazioni di progettisti impiantisti, rilevando verosimilmente più il numero delle ore occorrenti che non la differente sottospecializzazione.

In merito alla non riconducibilità delle attività di progettazione e direzione operativa per gli impianti meccanici ed elettrici ad un’unica figura di prestatore d’opera inquadrata al III livello del CCNL Studi professionali, poiché la declaratoria di siffatto livello definisce comunque una figura di lavoratori che dispiegano attività importanti, connotate da consistente tecnicismo ed esperienza, individuando la norma, letteralmente, lavoratori “che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico – professionali”, il TAR ha giudicato tale reclamo non probante.

Infine, per ciò che concerne il costo orario di un ingegnere coordinatore della sicurezza e direttore tecnico e dei lavori, indicato in offerta in € 37,50 a fronte delle € 51 orarie definite nella Relazione del RUP, non si profila persuasiva sia tenuto conto del sistema legale, ancorché contestabile, di liberalizzazione delle tariffe professionali, sia della più sopra rammentata doverosità del giudizio di incidenza di siffatto lamentato scollamento, sulla valutazione globale e complessiva che deve, per giurisprudenza costante di recente espressa anche dalla Sezione, assistere sempre il giudizio di anomalia o congruità dell’offerta, incidenza che nella specie non è stata allegata né provata e che non appare configurabile se si tiene conto della sopra evidenziata ampia superiorità del prezzo offerto dal contro-interessato rispetto al costo minimo come computato dal RUP nella relazione assunta a riferimento dalla commissione tecnica.

Per le suddette motivazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Prima Sezione, ha respinto la domanda cautelare.

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