AMMISSIONE ALLE GARE D'APPALTO E ATTESTAZIONE SOA

Imprese e consorzi stabili possono regolarmente partecipare alle gare d'appalto anche nelle more della effettuazione della verifica triennale per l'adeguamen...

03/07/2009
Imprese e consorzi stabili possono regolarmente partecipare alle gare d'appalto anche nelle more della effettuazione della verifica triennale per l'adeguamento dell'attestazione SOA, anche quando sia scaduta il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza.

Lo ha precisato la Sezione Quinta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3878 del 16 giugno 2009 in merito all'esclusione da una gara di un consorzio stabile aggiudicatario che, in sede di verifica dei requisiti, era risultato sprovvisto di regolare attestazione SOA di una delle imprese costituenti il consorzio. In particolare, la stazione appaltante aveva rilevato che l'attestazione SOA di una delle imprese aveva scadenza intermedia dell'attestazione antecedente al momento dello svolgimento della gara (come espressamente richiesto dal bando). L'impresa in questione con formale nota faceva notare che la nuova attestazione aveva data antecedente allo svolgimento anche se il nuovo certificato veniva consegnato in data successiva allo svolgimento della gara. La stazione appaltante, dunque, non avendo il consorzio regolare attestazione SOA in corso di validità ne stabiliva l'esclusione.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che come già previsto dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6 del 21 aprile 2004, l'art. 15-bis, comma 5, del d.P.R. n. 34 del 2000 dispone che i termini per il rinnovo dell'attestazine non sono perentori: ossia "l'impresa può sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date ma, in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, l'impresa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo".In altri termini, l'impresa può partecipare alle gare anche nelle more della effettuazione della verifica triennale, anche quando sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza. L'impresa che concorre da sola può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta nel termine, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale o il rinnovo della attestazione. E ciò è come dire, che in tal caso, ai fini della validità della domanda di partecipazione alla gara, la scadenza del triennio o del quinquennio, si ha come non avvenuta.

Conformemente al principio della par condicio e a norma dell'art. 36, comma 7 del dlgs 163/2006, la stessa regola valida per la singola impresa lo è anche per il consorzio che risulta essere qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalla singole imprese consorziate. Per il consorzio stabile non può porsi un onere di osservanza di un termine determinato, essendo incerto il giorno dal quale l'adempimento dovrebbe essere posto in essere. Ciò che appare imprescindibile, perché costituisce principio accolto dalla legislazione del settore, è che entro il termine per la presentazione delle offerte il consorzio abbia presentato la prescritta domanda di adeguamento.

È utile ricordare, inoltre, che l'obbligo di adeguamento della qualificazione del consorzio in caso di scadenza intermedia, nonostante la lacuna normativa in proposito, obiettivamente rilevabile, è stato affermato dall'Autorità di Vigilanza con la Determinazione n. 18 del 29 ottobre 2003, in applicazione dell'art. 8 ter della legge n. 109 del 1994, come modificato dalla legge n. 166 del 2002, che faceva discendere la qualificazione del consorzio dalle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Da tale principio l'Autorità di Vigilanza ha ricavato l'esigenza logica dell' adeguamento della attestazione del consorzio stabile, affinché la qualificazione di quest'ultimo corrisponda esattamente alla qualificazioni delle imprese consorziate, che in sede di rinnovo o di verifica potrebbero subire variazioni di classifica o di categoria.

Non è, dunque, sostenibile che la scadenza della attestazione dell'impresa consorziata possa essere irrilevante ai fini della partecipazione alla gara, se la domanda di rinnovo sia intervenuta tempestivamente e pretendere che la stessa scadenza intermedia renda invalida la qualificazione del consorzio che abbia inoltrato tempestivamente la richiesta di adeguamento. L'obbligo di adeguamento, quindi, sembra configurarsi come un adempimento finalizzato a garantire chiarezza e speditezza della procedura concorsuale, da osservare ai fini della partecipazione alla gara, ma che può considerarsi assolto con la presentazione dell'attestazione che tale adeguamento è stato richiesto alla SOA competente prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

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