ANAC: Atto di segnalazione sulle criticità di alcune norme contenute nella Bozza di Regolamento di attuazione del Codice dei contratti

Le criticità sulla disciplina degli oneri di conferimento in discarica e le criticità relative alla disciplina dei sistemi telematici di affidamento

di Redazione tecnica - 25/11/2020

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con la delibera n. 962 de 11 novembre 2020 ha approvato l’atto di segnalazione 11 novembre 2020, n. 9 concernente alcune criticità contenute nella Bozza di Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici e nel dettaglio le criticità relative alla disciplina degli oneri di conferimento in discarica nell’ambito di un appalto di lavori e le criticità relative alla disciplina dei sistemi telematici di affidamento dei contratti di forniture e servizi.

Oneri di conferimento rifiuti in discarica

Relativamente al problema relativo agli oneri di conferimento dei rifiuti in dicsrica l’ANAC, nell’atto di segnalazione evidenzia che per quanto concerne la quantificazione della relativa voce di costo, dai prezzari regionali delle opere pubbliche si rileva come in alcuni casi (es. regione Lazio, regione Lombardia) gli stessi contengano specifiche voci di costo inerenti il compenso per le discariche in funzione della tipologia di rifiuto e i corrispondenti oneri di smaltimento siano esclusi dai costi delle singole lavorazioni. Ne consegue che nel computo metrico estimativo il progettista dovrà inserire una voce di costo relativa alle lavorazioni e una voce di costo relativa allo smaltimento in discarica dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni.

In altri casi, quali quello della regione Emilia Romagna o della regione Sicilia, seppur in linea generale gli oneri di smaltimento non sono ricompresi nei prezzi delle lavorazioni, i prezzari non prevedono voci di costo inerenti il conferimento in discarica. In tali ultimi casi, l’individuazione del costo di smaltimento in discarica, che il progettista deve riportare nel computo metrico estimativo ai fini della quantificazione dell’importo complessivo delle lavorazioni, può avvenire per il tramite di una indagine di mercato dei prezzi di conferimento nelle discariche autorizzate per la tipologia di rifiuti prodotti in cantiere collocate nelle vicinanze del cantiere medesimo. Al riguardo, si evidenzia che, seppur per i rifiuti speciali non vige l’obbligo di conferimento nelle discariche collocate nel territorio della regione di produzione dei rifiuti medesimi che si applica ai soli rifiuti urbani non pericolosi (articolo 182, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006), lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio della prossimità, utilizzando «uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti» (articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006).

Pertanto, il progettista è tenuto a verificare la presenza, nel rispetto del richiamato principio della prossimità, di discariche idonee allo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere e la possibilità concreta di smaltimento nelle predette discariche in relazione alla capienza residua delle stesse, al fine di indicare le discariche medesime negli elaborati progettuali sopra richiamati. Ai fini della redazione del computo metrico estimativo, lo stesso deve, inoltre, verificare la presenza nel prezzario regionale di voci di costo inerenti gli oneri di smaltimento in discarica dei rifiuti prodotti in cantiere, nonché la coerenza dei prezzi indicati con quelli richiesti dalle discariche individuate; in caso di assenza del costo dello smaltimento nel prezzario di riferimento, deve procedere ad una indagine di mercato tra le discariche individuate e sulla base della stessa determinare la relativa voce di prezzo.

La segnalazione ANAC in merito al problema dei rifiuti e delle discariche nei cantieri

In riferimento a quanto sopra evidenziato, l’ANAC ha segnalato l’opportunità di inserire le attività di smaltimento in discarica nell’ambito delle lavorazioni oggetto dell’appalto, unitamente alle attività di trasporto dei rifiuti medesimi, contrariamente a quanto previsto nella bozza di Regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti pubblici

Procedure telematiche interamente gestite da sistemi telematici

L’articolo 58, comma 1, del Codice dispone: ‹‹Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell’articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L’utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara››.

La segnalazione ANAC in merito alle procedure telematiche

La bozza del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice elaborata dal MIT ai sensi dell’articolo 216, comma 27-octies, detta alcune disposizioni sui sistemi informatici di affidamento che non appaiono perfettamente in linea con le disposizioni in materia previste dal Codice.

L’articolo 44 del Codice rimette infatti al decreto interministeriale ivi contemplato la competenza a dettare la normativa di dettaglio relativa alla digitalizzazione delle procedure con riferimento a “tutti i contratti pubblici” e, quindi, considera unitariamente gli affidamenti di lavori, servizi e forniture; di contro la bozza del Regolamento, se da un lato sembra sovrapporsi al citato decreto interministeriale dall’altro, riferendosi unicamente ai sistemi di affidamento dei contratti concernenti forniture e servizi, appare in contrasto con l’impostazione unitaria espressa dal legislatore nel Codice. Le predette disposizioni, infatti, sono collocate nell’ambito della Parte III della bozza di Regolamento, dedicata ai soli contratti di servizi e forniture e non hanno un corrispettivo nella Parte II, relativa ai contratti di lavori.

Più nel dettaglio si rileva che la previsione dell’articolo 217 della bozza del Regolamento non appare coordinata con l’articolo 29 del Codice. Quest’ultima disposizione, nel disciplinare gli oneri di trasparenza delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, stabilisce, tra l’altro che ‹‹per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse.

Nella segnalazione è precisato che anche altri articoli della bozza di Regolamento presentano alcune criticità ed, in ultima analisi è segnalata l’opportunità di coordinare le disposizioni della predetta Bozza di Regolamento con le previsioni della normativa di rango primario e segnatamente con gli articoli 29, 44, 80 e 213 del decreto legislativo n. 50/2016.

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                                                         A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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