ANAC: Modifiche al Regolamento delle sanzioni pecuniarie ed interdittive

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con la delibera n. 949 del 13 settembre 2017 depositata presso la segreteria del Consiglio il 2 ottobre scorso ha ...

11/10/2017

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con la delibera n. 949 del 13 settembre 2017 depositata presso la segreteria del Consiglio il 2 ottobre scorso ha modificato il Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità con integrazione dell’art. 6 del Regolamento stesso.

Ricordiamo che in atto è, sempre, vigente il “Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 82 dell’8.4.2014 (leggi articolo) che era stato già, precedentemente modificato con la Delibera 10 febbraio 2016, n. 115 recante "Modifica del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità mediante abrogazione espressa dell’Allegato 1 rubricato “Metodo di calcolo per l’applicazione delle sanzioni ex art. 73 dpr n. 207/2010” e conseguente riformulazione dell’art. 44 del citato Regolamento" (leggi articolo).

Con la nuova delibera n. 949/2017, l’ANAC, in riferimento alle previsioni contenute nell’articolo 213, comma 13 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 in cui è precisato, tra l’altro, che l’ANAC deve, con propri atti disciplinare i procedimenti sanzionatori di sua, ha deciso di applicare il procedimento di oblazione a tutti i casi in cui la violazione accertata, non preveda l’applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle gare, ovvero ai soli casi in cui non vi sia accertamento dell’elemento soggettivo della gravità della violazione e dunque:

  • a) nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità; ovvero che hanno fornito informazioni o esibito documenti non veritieri ovvero in ritardo, senza giustificato motivo;
  • b) nei confronti delle S.A. che omettono o ritardano l’inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell’Osservatorio;
  • c) nei confronti dei soggetti che non ottemperano alla richiesta della S.O.A. volta all’accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L. rilasciati da committenti non tenuti all’applicazione del codice;
  • d) nei confronti dei Rup delle S.A. che omettono o ritardano la comunicazione e trasmissione all’Autorità, ai sensi dell’art. 106, co. 14, e 213, co. 13, del d.l.vo 50/2016, delle varianti in corso d’opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture;
  • e) nei confronti dei Rup delle S.A. che omettono o ritardano la comunicazione all’Autorità ai sensi dell’art. 213, co. 13, del codice, della nuova scheda tipo, come previsto nella delibera sul contenuto del Casellario, della relazione dettagliata sul comportamento dell’o.e.;
  • f) nei confronti delle S.A. che omettono o ritardano ai sensi dell’art. 106, co. 8, del d.l.vo 50/2016, in caso di mancata/ritardata comunicazione all’Autorità delle modificazioni al contratto di appalto per lavori, servizi o forniture;
  • g) nei confronti dei Rup delle S.A., ai sensi dell’art. 107, co. 4, del d.l.vo 50/2016, per l’omessa o ritardata comunicazione all’Autorità, circa le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo.

Nella stessa delibera l'ANAC ha deciso:

  • di quantificare la sanzione pecuniaria applicabile in misura ridotta in:
    • a) Euro 500 nel caso in cui la violazione contempli il rifiuto o l’omissione (art. 213,c.13, 1° periodo);
    • b) Euro 1000 nel caso in cui la violazione contempli la produzione di dichiarazioni e/o documentazione non veritiere (art. 213,c.13, 2° periodo);
  • di apportare al Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità la modifica dell’art. 6 che viene così riformulato con l’aggiunta del punto di cui alla seguente lett. “h) la facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui non ricorra in astratto l’ipotesi per l’applicazione di misure interdittive dalla partecipazione alle gare, di aderire al pagamento in misura ridotta previsto dall’art.16 della Legge 689/81 L’intervenuto pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione degli addebiti, estingue il procedimento”.

In allegato il testo del “Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163” adeguato sia alla delibera n.115/2016 che alla delibera n. 949/2017.

A cura di Paolo Oreto

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