ANAC: Obblighi informativi e controlli a campione per interventi indifferibili
Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone, con un comunicato del 5 febbraio scorso ha fornito alcune utili indicazioni sug...
Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Raffaele Cantone, con un comunicato del 5 febbraio
scorso ha fornito alcune utili indicazioni sugli obblighi
informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione in merito alle forme di semplificazione
applicate ai lavori dichiarati "indifferibili", introdotte
dall'articolo 9 del decreto-legge n. 133/2014 (Sblocca Italia)
convertito dalla legge n. 164/2014.
L'art. 9, comma 1 del decreto legge 133/2014 stabilisce che, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria (5.186.000 euro), costituisce "estrema urgenza" la situazione, attestata dall'ente di interesse, di indifferibilità di interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, per:
Inoltre, per gli stessi interventi, è contemplato (comma 2, lettera d) il ricorso a procedure negoziate con le modalità previste dall'art. 57, comma 6 del Codice, con invito ad almeno 10 operatori economici ed è consentito, inoltre, per lavori relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'AFAM, di importo fino a 200.000 euro, l'affidamento "diretto" da parte del responsabile del procedimento, con procedura riconducibile all'affidamento in economia, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici (comma 2, lettera e).
Fin qui le deroghe inserite nel d.l. n. 133 che, poi, con comma 2-bis, introdotto dalla legge di conversione, stabilisce che gli appalti in argomento sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8 del Codice e di cui all'art. 37 del decreto legislativo 33/2013; nello stesso comma 2-bis è, poi, previsto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione possa disporre controlli a campione.
Nel comunicato del Presidente dell'ANAC viene, poi, precisato che, al fine di segnalare il ricorso alle procedure accelerate e semplificate, nonché di consentire un controllo a campione sugli interventi in argomento, è necessario che i responsabili del procedimento delle stazioni appaltanti, in sede di acquisizione del CIG, richiamino la riconducibilità degli interventi ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del d.l. 133/2014 mediante l'inserimento di tale indicazione nelle schede già in uso per la trasmissione dei dati, allo scopo già aggiornate dall'Autorità.
Le stazioni appaltanti, ove ricorrano alle procedure di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del d.l. 133/2014, nella compilazione delle schede dovranno indicare, quale procedura di affidamento, la procedura negoziata ex art. 57, comma 6 del Codice, mentre, ove ricorrano alle procedure di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del d.l. 133/2014, indicheranno il cottimo fiduciario (art. 125 del Codice).
L'art. 9, comma 1 del decreto legge 133/2014 stabilisce che, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria (5.186.000 euro), costituisce "estrema urgenza" la situazione, attestata dall'ente di interesse, di indifferibilità di interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, per:
- messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'AFAM;
- mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici;
- adeguamento alla normativa antisismica;
- tutela ambientale e del patrimonio culturale.
Inoltre, per gli stessi interventi, è contemplato (comma 2, lettera d) il ricorso a procedure negoziate con le modalità previste dall'art. 57, comma 6 del Codice, con invito ad almeno 10 operatori economici ed è consentito, inoltre, per lavori relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'AFAM, di importo fino a 200.000 euro, l'affidamento "diretto" da parte del responsabile del procedimento, con procedura riconducibile all'affidamento in economia, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici (comma 2, lettera e).
Fin qui le deroghe inserite nel d.l. n. 133 che, poi, con comma 2-bis, introdotto dalla legge di conversione, stabilisce che gli appalti in argomento sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8 del Codice e di cui all'art. 37 del decreto legislativo 33/2013; nello stesso comma 2-bis è, poi, previsto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione possa disporre controlli a campione.
Nel comunicato del Presidente dell'ANAC viene, poi, precisato che, al fine di segnalare il ricorso alle procedure accelerate e semplificate, nonché di consentire un controllo a campione sugli interventi in argomento, è necessario che i responsabili del procedimento delle stazioni appaltanti, in sede di acquisizione del CIG, richiamino la riconducibilità degli interventi ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del d.l. 133/2014 mediante l'inserimento di tale indicazione nelle schede già in uso per la trasmissione dei dati, allo scopo già aggiornate dall'Autorità.
Le stazioni appaltanti, ove ricorrano alle procedure di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del d.l. 133/2014, nella compilazione delle schede dovranno indicare, quale procedura di affidamento, la procedura negoziata ex art. 57, comma 6 del Codice, mentre, ove ricorrano alle procedure di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del d.l. 133/2014, indicheranno il cottimo fiduciario (art. 125 del Codice).
A cura di Gabriele
Bivona
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