ANAC: Sulla Gazzetta nuova delibera su Codice Identificativo Gara (CIG)
Sulla Gazzetta ufficiale n. 26 dell’1 febbraio 2017 è stata pubblicata la delibera dell’ANAC 11 gennaio 2017, n. 1 recante “Indicazioni operative per un corr...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 26 dell’1 febbraio 2017 è stata pubblicata la delibera dell’ANAC 11 gennaio 2017, n. 1 recante “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG” in cui è precisato che le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG (Codice Identificativo Gara), per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara.
In particolare:
- a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
- b) per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
- c) per gli acquisiti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine).
L’ANAC ricorda, anche, che occorre perfezionare il CIG entro il termine massimo di novanta giorni dall'acquisizione del CIG stesso ed il RUP (Responsabile unico del procedimento) è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell'apposita scheda le informazioni richieste e dettagliatamente indicate nella delibera ANAC al punto 2 lettere a), b) e c).
In caso di non perfezionamento del CIG entro il termine previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all'indirizzo registrato in anagrafe. Dalla data della cancellazione, l'utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all'Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Delibera anac 11 gennaio 2017, n. 1Link Correlati
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