ANAC: Tracciabilità dei flussi finanziari
L'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione), con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017, ha provveduto all'aggiornamento della determinazione n. 4 del 7 luglio...
L'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione), con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017, ha provveduto all'aggiornamento della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla luce delle novità introdotte con il Codice dei contratti pubblici ci cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Le nuove linee guida entreranno in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e si applicano ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore delle stesse, non siano già state compiute le attività indicate al paragrafo 5.2 per la richiesta del CIG.
Con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme sulla tracciabilità si applicano a tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),del Codice e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi. Ciò, sia perché lo scopo della norma è quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico (senza ovviamente escludere persone fisiche) sia perché la nozione di impresa non può che essere quella prevista dalla normativa comunitaria sotto il profilo della figura dell’operatore economico (persona fisica o giuridica) sia, ancora, perché è lo stesso Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche operanti nello stesso ambito.
L’ANAC ha modificato la determinazione n. 4/2011 nelle parti interessate dalla nuova disciplina introdotta dal Codice e dal relativo Correttivo ed, in particolare, si evidenzia l’applicazione degli obblighi di tracciabilità anche agli “appalti di servizi” esclusi dal Codice ai sensi degli artt. 17 e 17-bis, ai quali si applicano comunque i principi generali dell’evidenza pubblica ex art. 4 del Codice medesimo, ad eccezione dei casi espressamente individuati nella determinazione in esame, per i quali la ratio e le finalità sottese alla l. 136/2010 hanno consentito di ritenere non necessaria l’applicazione delle pertinenti disposizioni normative.
La disciplina in tema di tracciabilità è stata ritenuta applicabile anche al contratto di sponsorizzazione cd. “tecnica”, di cui all’art. 19, comma 2, del Codice, avente ad oggetto l’acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi o forniture direttamente a cura e spese dello sponsor. In tal caso, infatti, l’apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici ed integra la fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
Ai fini dell’aggiornamento della determinazione n. 4/2011 l’Autorità ha altresì semplificato la parte relativa alle finalità dell’istituto, trattandosi ormai di uno strumento consolidato nel panorama giuridico nazionale ed ha anche eliminato, per le medesime ragioni, il paragrafo relativo al periodo transitorio.
La determina, infine, non contiene disposizioni sul versamento del contributo all’Autorità dovuto dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici, dal momento che tali aspetti sono definiti nelle delibere annualmente emanate dall’Autorità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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